AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 13 LUGLIO 2016
L’AGCM modifica ed attualizza i requisiti ed il procedimento per conseguire il rating di legalità.
Con delibera n. 26166 del 13 luglio 2016, pubblicata in G.U. n. 213 del 12.09.2016 ed entrata in vigore il 13 settembre 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha modificato il regolamento disciplinate criteri, principi e procedimento per l’attribuzione alle imprese del rating di legalità (già contenuto nella delibera del 14.11.2012 n. 24075 da ultimo modificato con delibera 4 dicembre 2014 n. 25207).
L’esigenza di procedere ad una revisione del regolamento previgente in tema di rating di legalità, si è manifestata già nel corso del 2015 e le modifiche introdotte dal nuovo regolamento appena entrato in vigore sono volte ad “aumentare ulteriormente il livello di legalità richiesto alle imprese, anche a seguito delle esigenze emerse in stretta collaborazione con le istituzioni preposte al controllo della legalità, Ministeri dell’interno e della giustizia, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Guardia di Finanza” e per fronteggiare una esigenza sempre crescente di lotta alla corruzione.
Come noto, secondo le prescrizioni dell’AGCM, il rating di legalità può essere ottenuto dalle imprese:
- a) che hanno sede operativa nel territorio nazionale;
- b) che hanno raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
- c) che risultano iscritte, alla data della richiesta di rating, nel registro delle imprese da almeno due anni.
Trattasi si sistema premiale consistente nell’attribuzione di un punteggio da uno a tre stellette , con punteggio base pari una stelletta a fronte del possesso dei soli requisiti di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del regolamento in considerazione (cd. Requisiti morali), e con incremento fino al massimo del punteggio al ricorrere delle circostanze di cui all’art. 3 del medesimo regolamento.
Il rating di legalità, fino ad oggi rilevante, tra l’altro, ai fini dell’accesso al credito bancario e per la concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016 ( nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni) assume rilevanza specifica anche nell’ambito degli appalti pubblici.
Infatti, ai sensi dell’art. 83, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 il rating di legalità costituisce requisito reputazionale base per il conseguimento del rating di impresa, quest’ultimo a sua volta richiesto ai fini qualificazione degli operatori economici per la partecipazione agli appalti pubblici nell’ambito del più ampio progetto di riforma del sistema di qualificazione in corso di approntamento. (vedi anche art. 84 D.Lgs n. 50/2016).
Vi è da aggiungere che il D.Lgs n. 50/2016 attribuisce autonoma rilevanza al rating di legalità, a prescindere dal rating di impresa, ad esempio ai fini della riduzione della garanzia per la partecipazione alle gare negli appalti di servizi e forniture (art. 93, c. 7 D.Lgs n. 50/2016) ed inoltre nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio premiale che le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nei bandi e negli avvisi di gara per la valutazione dell’offerta “in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente” nel rispetto, evidentemente, e compatibilmente “…..con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,…”.(art. 95 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016).
In un tale contesto, l’intervento dell’AGCM di certo omogeinizza alcuni presupposti/elementi richiesti per conseguire il rating di legalità con le nuove disposizioni in materia di appalti pubblici vista la rilevanza assunta dal ridetto requisito premiale nell’ambito degli appalti pubblici e dello stretto collegamento di collaborazione creato tra le varie istituzioni competenti in materia di legalità e lotta alla corruzione, tra le quali l’ANAC e l’AGCM. (art. 213 del D.Lgs n. 50/2016: “L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10.”)
Così, tra i soggetti che ai sensi dell’art. 2, comma 2 del nuovo regolamento AGCM, devono rendere le dichiarazioni ivi previste (condanne per i reati e misure di prevenzione o cautelari personali o patrimoniali ostativi al conseguimento del rating di legalità) sono ora inseriti anche i soggetti che ricoprono figure apicali nell’ambito dell’impresa (comma 2 lett. a) e lett. b)).
Inoltre, nello stesso articolo 2, comma 2 del nuovo regolamento AGCM, sono state inserite le lett. i) e l) in forza delle quali l’impresa deve dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC e di non essere controllata da società estere “fittizie” per le quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non sia possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà e di controllo ammenoché non si sia in grado di fornire le dovute spiegazioni.
Di novità è anche la previsione dell’art. 2, comma 5 lett. d), in forza della quale l’impresa può comunque ottenere il rating di legalità se dimostra la piena e completa ed effettiva dissociazione dalla condotta, tenuta da soggetti apicali cessati dalle cariche nell’anno antecedente la richiesta del rating con riferimento ai reati ostativi al conseguimento del requisito.
All’art. 3 del nuovo regolamento AGCM, con l’inserimento del comma 5, il punteggio del rating di legalità è ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (ora art. 213, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016), risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating e concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, fermo restando che l’accertamento non può in ogni caso determinare una riduzione del punteggio base (pari a una stelletta).
L’art. 5 del regolamento disciplina il procedimento di rilascio del rating di legalità, con un termine di 60 giorni per l’AGCM per deliberare.
Ferma restando la possibilità per il richiedente di completare la documentazione su richiesta dell’Autorità e delle istituzioni coinvolte nel procedimento con differimento del termine di avvio, l’art. 5 del nuovo regolamento AGCM, (commi 3-bis, 3-ter e 3-quater) prevede la trasmissione della domanda completa, al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e all’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Inoltre, le richieste di attribuzione del rating vengono poi trasmesse anche alla Commissione consultiva rating, composta da un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del Ministero dell’interno, un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante dell’ANAC e un rappresentante del mondo imprenditoriale.
La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala l’eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell’ordinamento.
Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo della legalità, gli elementi o i comportamenti rilevanti a norma di regolamento, l’Autorità sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti.
In virtù del nuovo regolamento, inoltre, un campione rappresentativo del 10% delle imprese in possesso del rating di legalità uniformemente distribuite sul territorio nazionale, sono soggette a controllo con invio da parte di AGCM dell’elenco alla Guardia di Finanza per verificare singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva. Entro 60 giorni la Guardia di Finanza comunica all’Autorità gli esiti delle verifiche (art. 7 comma 2 bis).
Trattasi, invero, di una importante modifica che si pone nel solco dell’esigenza di un costante aumento del livello di legalità alle imprese e dell’esigenza di un costante contrasto della corruzione.