NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: NEL WEBINAR DI P&P UNA PANORAMICA SULLE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI DELLA RIFORMA

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: NEL WEBINAR DI P&P UNA PANORAMICA SULLE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI DELLA RIFORMA   Ampissima partecipazione per il webinar dedicato al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, organizzato da Piselli&Partners in collaborazione con PPI - Public Procurement Institute…

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CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: NO DEL CONSIGLIO DI STATO ALLE PROROGHE AUTOMATICHE

Concessioni Demaniali Marittime: No del Consiglio di Stato alle proroghe automatiche Il commento a cura degli Avv. ti Daniele Bracci e Gianluca Podda    Il Consiglio di Stato conferma l’illegittimità delle proroghe (senza gara) delle concessioni demaniali marittime e afferma…

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Risarcimento del danno per decadenza dell’aggiudicazione di un appalto: la Corte di Cassazione fa il punto sulla competenza 

Il commento a cura dell’Avv. Ugo Altomare e della Dott.ssa Maria Angelica Coppola

Corte di Cassazione Sezioni Unite civili. Ordinanza n. 111 del 04/01/2023

La giurisdizione competente in tema di risarcimento del danno per decadenza dell’aggiudicazione: l’inadempienza riguarda la fase di esecuzione anche se precede la stipula del contratto

Abstract

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 111 del 4 gennaio 2023, hanno affrontato il tema, controverso e ampiamente dibattuto, dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla decadenza dell’aggiudicazione di un appalto.

La questione ricade nello spazio giuridico di confine che si trova dopo l’aggiudicazione dell’appalto e prima della effettiva stipula del contratto. Spazio giuridico sul quale è stata proprio la giurisprudenza a tracciare il confine tra la competenza del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario.

Tuttavia, sul tema si sono formati orientamenti opposti, principalmente a causa della non coincidenza tra quanto previsto dal codice degli appalti e quanto previsto dal codice del processo amministrativo.

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RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DELL’APPALTATORE NEI CONTRATTI DI APPALTO

CONTRATTO DI APPALTO: RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DELL’APPALTATORE NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO SUBìTO DAL COMMITTENTE 

Il commento a cura degli Avv. Ugo Altomare e Carmela Benedetta Repaci

Con ordinanza n.  22575 del 19 luglio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità solidale dell’appaltatore e del direttore dei lavori per concorso nella produzione di danni cagionati al committente nell’ambito del contratto di appalto. 

La pronuncia, che ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano, ha rigettato i ricorsi dell’appaltatore e del direttore dei lavori i quali chiedevano accertarsi ognuno la responsabilità esclusiva dell’altro nella causazione del danno. 

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art. 1669 c.c.(Rovina e difetti di cose immobili)1 e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c (Responsabilita’ solidale) . 

In particolare, prosegue la pronuncia, a nulla rilevano la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, invocate dai ricorrenti per l’accertamento della responsabilità esclusiva della rispettiva controparte; e ciò in quanto sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, si sono resi entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondono a detto titolo del danno cagionato. 

Infatti, concludono gli Ermellini, le attività dell’appaltatore come quella del direttore dei lavori –

“pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura – possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati”.

 

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IL T.A.R. LAZIO SUL CORRETTO USO DEL POTERE DELL’ANAC DI ANNOTAZIONE DELLE IMPRESE NEL PROPRIO CASELLARIO INFORMATICO

Approfondimento a cura dell’Avv. Alessio Cicchinelli e del Dott. Giovanni Colocrese   La vicenda Il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I quater, con sentenza n. 9451, pubblicata l’11.7.2022, si è pronunciato sul corretto utilizzo del potere dell’ANAC di annotazione…

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Risoluzione del contratto di appalto già completamente eseguito: i chiarimenti della Cassazione

Possibilità di risoluzione del un contratto di appalto già eseguito dalle parti. Approfondimento a cura degli Avv. Emilia Piselli e Fabrizio Vomero   L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22065 de l 12 luglio 2022 ha indicato alcuni aspetti fondamentali…

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LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DICHIARA NON CONFORME ALLA DIRETTIVA APPALTI IL PRINCIPIO DEL POSSESSO E DELL’ESECUZIONE IN MISURA MAGGIORITARIA CHE INCOMBE EX ART. 83 COMMA 8 D.LGS. N. 50/2016 SULLA MANDATARIA

Il commento a cura dell'Avv. Giuseppe Imbergamo e della Dott.ssa Tania Rea   La Corte di Giustizia Europea, dopo aver definitivamente modificato i principi di cui all’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, ritenendo la restrizione al ricorso…

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