L’art. 119 del nuovo codice dei contratti pubblici, in conformità con le disposizioni europee, non prevede limiti fissi al subappalto ma fa salva la facoltà della Stazione Appaltante di indicare nei documenti di gara le prestazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario.
In ordine ai subcontratti, inoltre, recepisce le conclusioni giurisprudenziali in tema di attività accessorie o sussidiarie svolte da lavoratori autonomi o Co.co.co., non assimilabili ad attività affidate in subappalto.
Obbligo dell’appaltatore di acquisire piena conoscenza dei luoghi di appalto: condizioni per l’esclusione della responsabilità. A cura degli Avv. Emilia Piselli, Avv. Fabrizio Vomero Con la recentissima sentenza n. 28443 del 12 ottobre 2023, la Corte di Cassazione è tornata…
Con la recente sentenza n. 8715 del 6 ottobre u.s., la V Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 9/2021, secondo cui la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva non può considerarsi causa automatica di esclusione. Lo stesso principio è stato positivizzato dal legislatore in sede di stesura del Nuovo Codice (D.lgs. n. 36/2023), che, sebbene non applicabile al giudizio di che trattasi, può essere utilizzato in via interpretativa, corroborando ulteriormente l’opzione ermeneutica seguita dall’Adunanza Plenaria nella poc’anzi richiamata pronuncia.
LA LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE SUDDIVISE IN LOTTI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: UNA PRIMA LETTURA Il commento a cura dell'Avv. Alessandro Bonanni e del Dott. Giovanni Colocrese Abstract Con la recente sentenza n. 8127 del 1°…
ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI: ESCLUSO IL POTERE REGOLAMENTARE DEL CONSIGLIO COMUNALE A cura dell'Avv. Silvia Lanzaro Con un’interessante pronuncia del Tar Lazio, sede di Roma (Sezione Seconda Ter, 28.9.2023, n. 14401) è stato recentemente annullato un…
Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici, ha apportato rilevanti modifiche all’istituto della finanza di progetto. Da un lato, difatti, meglio definisce i rapporti esistenti tra finanza di progetto e concessioni, dall’altro ne semplifica sensibilmente la procedura.
Certificazioni rilasciate da organismi di accreditamento appartenenti a Paesi extra UE, ISO 9001: confermata l’inidoneità ad attestare il possesso dei requisiti di gara
Con la recente sentenza n. 5102 del 15 settembre 2023, la Sezione II del TAR Campania, dando seguito all’orientamento formatosi in materia, ha ribadito l’invalidità delle certificazioni rilasciate da organismi di accreditamento di uno Stato extra UE. Viene quindi confermata l’inidoneità, ai fini della partecipazione in Italia a gare per l’affidamento di appalti pubblici, di certificazioni di qualità rilasciate da un ente certificatore accreditato presso un organismo di accreditamento di uno Stato terzo.
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 ha lasciato in buona sostanza invariata la previgente disciplina in materia di subappalto ad eccezione del superamento del divieto di subappalto a cascata. In assenza di una disciplina specifica per tale tipo di affidamento così come di un rinvio esplicito alle norme proprie sul subappalto, l’apertura al subappalto a cascata lascia aperte ancora numerose perplessità. Spetterà principalmente alle Stazioni appaltanti il compito di individuare le modalità attraverso cui dare concreta attuazione al nuovo istituto.
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, decreto legislativo n. 36/2023, efficace dal 1° luglio 2023, ha profondamente modificato la disciplina della revisione dei prezzi, introducendo regole nuove e fissando principi che si possono definire persino rivoluzionari rispetto al precedente regime normativo: le novità in “pillole”, dall’obbligo di clausole revisionali alla conservazione dell’equilibrio economico del contratto.
Con la recentissima sentenza n. 8198 del 7 settembre u.s., la V Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito come l’omissione o l’incompletezza della documentazione di gara, anche ove tale adempimento sia previsto dalla legge a pena di esclusione, non consente l’adozione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico, bensì è presupposto per l’adempimento del dovere di soccorso istruttorio o procedimentale, ai sensi degli artt. 83, comma 9, Codice dei Contratti Pubblici, e 56, comma 3, Direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014.
Nella pronuncia in esame, i giudici di Palazzo Spada richiamano la costante giurisprudenza secondo cui il testo dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che prevede l’obbligo del versamento Anac, a pena di esclusione), «non esclude l’interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l’offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo», ovvero sanabile con il soccorso istruttorio, in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e quindi sottratto alle preclusioni poste dall’art. 83, comma 9, secondo periodo del codice dei contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386; e di recente si veda Consiglio di Stato, sez. III, 3 febbraio 2023, n. 1175).
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