CONTRATTO PRELIMINARE E CONTRATTO DEFINITIVO: L’ASSORBIMENTO

Con una recente pronuncia (Corte di Cassazione, Seconda Sezione, sentenza n. 21951 del 2 settembre 2019 ), i Giudici di Legittimità hanno avuto modo di ribadire un principio ormai consolidato: quello del cosiddetto “assorbimento del preliminare” o della prevalenza del contratto definitivo sul compromesso (ex multis, Cass. sent. n. 21656/19).
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LIMITI AL SUBAPPALTO: ILLEGITTIMO PER LA CORTE UE L’ART.105 DEL CODICE DEI CONTRATTI

E’ contraria alla normativa europea una normativa nazionale, in particola quella italiana, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi. E' quanto stabilito - o meglio, confermato - dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019, l'ultimo dei provvedimenti - in ordine di tempo - con cui l'Europa stigmatizza il mancato rispetto da parte del nostro Paese delle regole comunitarie poste a tutela della concorrenza.
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LO SBLOCCA CANTIERI E L’ABOLIZIONE DEL RITO SUPERACCELERATO

L’art. 204 del d.lgs. 50/2016 ha introdotto ai commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 un rito nuovo, il rito superaccelerato per le controversie in tema di ammissioni ed esclusioni. Indubbiamente la novità più importante e più innovativa introdotta dall’art. 204 d.lgs. n. 50/2016, perché incide sui principi cardine del processo, è quella che prevede l’immediata impugnazione dell’ammissione dei concorrenti alla gara, anche perché ad una sempre maggiore concentrazione dei termini di svolgimento dei processi e di loro definizione il legislatore ci aveva ormai abituati, e non solo nel settore degli appalti pubblici.
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DECISIONI AMMINISTRATIVE, ALGORITMI E GARANZIE DEI DIRITTI

Una recente decisione del TAR Lazio, sede di Roma (Sezione Terza bis, Sez. III bis, sentenza del 27.5.2019, n. 6606) ha di nuovo portato alla ribalta il tema delle condizioni di legittimità alle quali è subordinato l’utilizzo degli algoritmi nel procedimento decisionale amministrativo e delle garanzie che chi lamenti una lesione di un proprio diritto possa far valere nei confronti di simili procedure. La pronuncia pare escludere in radice la legittimità dell’uso di procedure informatizzate per assumere decisioni su un numero elevato di soggetti in relazione a cui sussiste un altrettanto elevato numero di variabili da tenere in considerazione ai fini del decidere.
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CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: NO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULL’OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI DI EUR S.P.A.

Su ricorso patrocinato dall'Avv. Pierluigi Piselli e dal Prof. Avv. Angelo Lalli, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si sono pronunciate per la prima volta sulla natura di Eur s.p.a., che è stata ritenuta società pubblica, con patrimonio autonomo rispetto agli enti pubblici controllanti, svolgente attività di impresa, non in house e, pertanto, non soggetta alla giurisdizione del giudice contabile.
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POTERE SANZIONATORIO DELL’ANAC E RISERVA DI VALUTAZIONE IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE NEL CASO DI CARENZA INFORMATIVA DELL’OPERATORE ECONOMICO

La pronuncia in commento* riguarda il caso di un’impresa subappaltatrice che, nel corso di una procedura di gara, aveva omesso di dichiarare la presenza di carichi pendenti nei confronti di soggetti contemplati dall’art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 50/16.
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RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI: IL CONSIGLIO DI STATO SULL’IPOTESI DI MODIFICHE SOGGETTIVE IN CORSO DI GARA

Il consorzio tra società di cooperative di produzione e lavoro partecipa alla procedura di gara utilizzando i requisiti suoi propri e, nell’ambito di questi, ben può far valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative consorziate, che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo (ossia i suoi interna corporis). Questo il principio ribadito dalla Sezione V del Consiglio di Stato, nella recente sentenza n. 5926 del 28.08.2019. In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato come tale tipologia di consorzio sia regolamentato dalla speciale disciplina di cui alla l. 25 giugno 1909, n. 422 (“Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici”), diversa da quella applicabile alle altre fattispecie consortili (consorzi stabili ed ordinari).
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