Gli affidamenti alla luce del decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici
Gli affidamenti alla luce del decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici
A cura dell’Avv. Tania Rea
INDICE
- Il contratto collettivo nazionale e la manodopera
- Affidamenti sotto soglia
- Tempistiche delle procedure
- Schema riassuntivo delle modifiche in ambito nel Codice dei Contratti Pubblici
- Guarda il video dell’intervento nel corso dell’evento sul correttivo
Il contratto collettivo nazionale e la manodopera
Tra le novità contenute nel decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 209, rilevano certamente le modifiche introdotte in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.
Infatti, è stata effettuata una revisione puntuale della disciplina operativa concernente l’art. 11 del Codice, anche attraverso l’inserimento di un nuovo allegato al Codice dei contratti: l’Allegato I.01.
In particolare, è stato precisato che le Stazioni Appaltanti devono indicare il contratto collettivo nazionale sin dai documenti iniziali di gara e, quindi, non solo nel bando e nella lettera di invito, ma anche nel primo atto adottato dalle pubbliche amministrazioni, ovvero nella decisione di contrarre, di cui all’articolo 17, comma 2, del Codice (cfr. comma 2, art. 11).
Peraltro, in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie differenti rispetto alle attività prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione per una soglia uguale o superiore al 30%, le Stazioni Appaltanti dovranno indicare il relativo contratto collettivo nazionale applicabile (cfr. comma 2-bis, art. 11).
I criteri per l’individuazione del contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato nell’appalto, nonché i criteri e le modalità per effettuare la verifica dell’equivalenza delle tutele del diverso CCNL applicato dall’Operatore economico vengono disciplinati dal nuovo Allegato I.01, il quale rappresenta un vero e proprio vademecum.
Le Stazioni Appaltanti individuano il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione previa valutazione della stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente e del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Inoltre, le Stazioni Appaltanti fanno riferimento ai CCNL presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro. In assenza di tali tabelle, richiedono al medesimo Ministero di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione (cfr. art. 2 Allegato I.01).
Ai fini della dichiarazione di equivalenza delle tutele e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da CCNL, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del CCNL indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore, a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.
Per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto sopra, i CCNL classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 (cfr. art. 3 Allegato I.01).
Quando l’O.E. indica un CCNL diverso, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.
Nel primo caso, l’equivalenza è sussistente quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante. Nel secondo caso, invece, l’equivalenza delle tutele normative è sussistente quando, rispetto ai parametri indicati, gli scostamenti sono marginali (cfr. art. 4 Allegato I.01)..
Peraltro, con riferimento al costo della manodopera, è stato specificato che bisogna far riferimento al “costo medio” determinato da apposite tabelle ministeriali, elaborate sulla base di valori definiti dalle organizzazioni sindacali, tenendo conto della dimensione e della natura giuridica delle imprese rappresentative sul territorio. Se manca il contratto collettivo applicabile per un determinato settore, si farà riferimento al contratto collettivo più affine (cfr. comma 13, art. 41).
Affidamenti sotto soglia
Nell’ambito degli affidamenti sotto soglia è stata effettuata una specifica con riferimento ad una delle ipotesi derogatorie del principio di rotazione.
In particolare, la Stazione Appaltante, nel decidere se affidare direttamente o invitare l’operatore uscente a una procedura negoziata, dovrà valutare, oltre alla struttura del mercato e alla corretta esecuzione del contratto precedente, anche la qualità della prestazione resa.
Un altro aspetto rilevante riguarda le garanzie provvisorie e definitive: è stato specificato che per gli affidamenti sotto soglia non si applicano né le riduzioni né gli aumenti previsti dagli articoli 106, comma 2, e 117, comma 8 (cfr. 53, comma 4-bis).
Tempistiche delle procedure
Come noto, il nuovo Codice all’allegato 1.3 definisce i termini delle procedure.La novità più rilevante in materia consiste nell’introduzione di un termine massimo di tre mesi tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando o della lettera di invito (cfr. art. 17, comma 3-bis e Allegato I.3).
Schema riassuntivo delle modifiche al Codice dei Contratti Pubblici
Articolo 11:
- Modifiche al comma 2.
- Introduzione del nuovo comma 2-bis.
- Obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di indicare il contratto collettivo nazionale nei documenti iniziali di gara.
- In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie pari superiori al 30%, le SA hanno l’obbligo di indicare il contratto collettivo applicabile.
Allegato 1.01:
- Definisce criteri e modalità per l’individuazione del contratto collettivo e per la verifica della dichiarazione di equivalenza.
- Equivalenza delle tutele: economica (identità della retribuzione fissa) e normativa (scostamenti marginali ammessi).
Articolo 41, comma 13:
- Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, si deve far riferimento al “costo medio” del lavoro invece del “costo” del lavoro.
Articolo 49, comma 4:
- Inserita una specifica relativa ad un’ipotesi di deroga al principio di rotazione.
Articolo 53, comma 4-bis:
- Esclusa la possibilità di applicare le riduzioni e gli aumenti alle garanzie provvisorie e definitive nell’ambito dei sotto soglia
Articolo 17, comma 3-bis, e Allegato 1.3:
- Termine massimo di 3 mesi tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando o della lettera di invito.