PROROGA LEGALE DI UNA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA: LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO
Partecipazione alla gara per il nuovo affidamento della concessione ed implicita rinuncia a far valere il proprio diritto alla proroga legale
Commento a cura degli Avv.ti Giulio Nardelli e Chiara Pisano
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2644 del 14 marzo 2023, si è pronunciato sulla proroga legale di una concessione amministrativa.
In particolare, con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato ha cristallizzato i seguenti principi:
- l’originario concessionario, avente diritto alla proroga ex lege, qualora non impugni l’atto di indizione della gara per la nuova assegnazione della concessione e, anzi, partecipi alla gara stessa, non risultando tuttavia aggiudicatario, non può poi dolersi del mancato riconoscimento del proprio diritto alla proroga legale;
- il titolare di una posizione contrattuale con l’amministrazione, quando venga bandita una gara lesiva della propria posizione, ha l’onere di immediata contestazione del bando di gara.
La questione oggetto della pronuncia in commento prende spunto dalla vicenda di un gestore di una struttura sportiva di proprietà comunale, il quale, in vigenza dell’art. 10 ter del D.L. n. 73/2021, avrebbe potuto beneficiare della proroga della propria concessione fino al 2025 e, tuttavia, aveva scelto di partecipare alla procedura competitiva avviata dal Comune per il nuovo affidamento della concessione stessa.
Si ricorda, infatti, che l’art. 10 ter del D.L. 73/2021 (convertito con Legge n. 106/2021) aveva previsto, al fine di fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia che avevano colpito le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, che queste ultime potessero beneficiare di una proroga fino al 2025 delle concessioni in essere di impianti sportivi ovvero delle concessioni in scadenza o scadute alla data del 31 dicembre 2021. Tutto ciò al fine di consentire un riequilibrio economico-finanziario.
Ebbene, nella fattispecie sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato, l’associazione sportiva dilettantistica, avente diritto alla citata proroga legale fino al 2025, si è, invece, orientata nel senso di prendere parte alla procedura di gara indetta dal Comune per l’instaurazione del nuovo rapporto concessorio.
Agendo in tal modo, l’associazione dilettantistica ha assunto una posizione contraddittoria rispetto alla volontà di far valere la proroga legale della precedente concessione, accettando, attraverso il proprio comportamento, la conclusione della concessione a seguito della nuova procedura.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha ribadito il divieto dell’azione contra factum proprium, principio generale espressione del canone di correttezza e fatto discendere dal dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost..
La conclusione cui giunge il Collegio, peraltro, non si pone in contrasto con il riconoscimento legislativo del diritto di proroga, idoneo ad estendere – automaticamente – la durata temporale del rapporto concessorio in essere. Infatti, il Collegio ha chiarito che il citato diritto riconosciuto alle associazioni sportive dilettantistiche alla proroga delle concessioni in essere, introdotto eccezionalmente dal D.L. 73/2021 al fine di consentire il riequilibrio economico finanziario, afferisce alla situazione patrimoniale del concessionario e, quest’ultimo, nell’esercizio della sua libertà contrattuale, potrebbe anche liberamente rinunciarvi.
Dunque, partecipando alla procedura di gara indetta dall’amministrazione ed avente ad oggetto l’assegnazione della concessione potenzialmente oggetto di proroga legale, il concessionario ha tacitamente manifestato la volontà di non avvalersi del proprio diritto di proroga.
Conclusivamente, la sentenza appare particolarmente rilevante in quanto applica una serie di principi generali noti al fine di risolvere la controversia e analizza in maniera puntuale il tema della proroga legale.