Rafforzamento della Capacità Amministrativa della P.A.
Conversione in legge del D.L. n. 24-2023 – Rafforzamento della Capacità Amministrativa della P.A.
A cura degli Avvocati Emilia Piselli, Fabrizio Vomero
Con legge 21 giugno 2023, n. 74, il Parlamento ha approvato la conversione del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”.
Il provvedimento contiene misure per consentire alle pubbliche amministrazioni, in relazione alle rispettive necessità, il potenziamento delle proprie strutture, con specifico riguardo a quelle coinvolte nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell’incolumità pubblica.
Con tale intervento, il legislatore, oltre a mirare al rafforzamento quantitativo delle risorse umane della macchina amministrativa dello Stato, persegue l’obiettivo di migliorare il funzionamento delle amministrazioni, centrali e locali.
Invero, come risultante da un recente studio dell’IFEL, Istituto per la Finanza e l’economia Locale, negli ultimi 15 anni il personale dei comuni si è ridotto di un terzo, a causa del blocco pluriennale del turnover.
Nell’ultimo decennio, in generale, la P.A. si è impoverita di ben 300.000 unità, a fronte di un’età media dei dipendenti pubblici che sfiora i 50 anni (6,5 anni in più rispetto al 2001): se gli ultracinquantacinquenni rappresentano il 37% del totale del personale, gli under 35 sono solo il 10% (meno della metà rispetto al 2001). È, dunque, conclamata la necessità di potenziare e stabilizzare gli organici.
In tal senso, è stata innalzata al 12 per cento sino al 31 dicembre 2026 (cfr. art. 1, primo comma) la percentuale massima per la copertura, con personale estraneo alla P.A., di posti dirigenziali di amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per l’attuazione del PNRR.
Più in generale, la nuova normativa determinerà circa 3.000 assunzioni (in blocchi riguardanti le varie articolazioni della P.A.) ulteriori rispetto alle 156.000 già previste per il turnover del 2022 ed alle circa 170.000 in previsione per il 2023.
I due terzi dei nuovi assunti saranno destinati al potenziamento delle dotazioni organiche delle Forze dell’Ordine (Forze Armate, Polizia, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza).
Particolarmente significative si palesano le misure adottate in relazione alle esigenze del Corpo di Polizia Penitenziaria, laddove l’art. 15, comma 15, del D.L. istituisce e disciplina la carriera dei medici del Corpo.
Alle nuove assunzioni, si aggiunge la stabilizzazione del personale precario: ai sensi del quinto comma dell’art. 3 del D.L.,
«le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (…) ».
Il primo comma dell’art. 2 ha, inoltre, previsto l’istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Osservatorio Nazionale del Lavoro Pubblico,
«con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione».
Per ciò che concerne l’istruzione, l’art. 5, comma 5, ha stabilito che, in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo, siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023).
L’art. 9, comma 4, del D.L. prevede, altresì, che il trattamento accessorio di ricercatori, dirigenti di ricerca, tecnologi, ecc., possa essere integrato (sino alla misura del 30%) anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
Lo scopo della norma è chiaramente legato al contrasto del triste fenomeno dei c.d. “cervelli in fuga”, che ha portato molti dei migliori talenti della ricerca italiana ad emigrare all’estero in cerca di condizioni di lavoro nettamente migliori.
In definitiva, l’ampia serie di misure adottate, di cui si sono elencate soltanto le più significative, costituisce un primo passo verso il consolidamento della P.A. nella prospettiva delle imminenti attività di perseguimento degli scopi del PNRR.