Rilevanza delle violazioni fiscali non definitivamente accertate nelle gare pubbliche: pubblicato l’atteso decreto del MEF
Rilevanza delle violazioni fiscali non definitivamente accertate nelle gare pubbliche: pubblicato l’atteso decreto del MEF
Approfondimento a cura dell’Avv. Alessandro Bonanni e della Dott.ssa Tania Rea
Il decreto del MEF pubblicato sulla G.U. del 12 ottobre 2022 – atteso dallo scorso aprile – ha finalmente delineato i limiti applicativi della causa di esclusione relativa alle violazioni fiscali “non definitivamente accertate”, ed è destinato ad avere un impatto molto significativo sulle prossime procedure di gara.
Le irregolarità fiscali “non definitivamente accertate” hanno assunto rilevanza, nel nostro ordinamento, attraverso il primo Decreto Semplificazioni (DL. n. 76/2020), con la finalità di adeguare la normativa nazionale in risposta alle contestazioni sollevate dall’UE con una procedura di infrazione avviata nel 2018 nei confronti dell’Italia.
In quell’occasione, l’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici è stato appositamente modificato per dare ingresso a questa nuova fattispecie di esclusione, rimessa totalmente all’apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti.
Successivamente, con la L. 238/2021, il Legislatore è ulteriormente intervenuto sulla causa di esclusione in questione e, con l’intento di circoscriverne gli ambiti applicativi completamente incerti, ha demandato ad un successivo decreto del MEF la definizione più puntuale dei suoi limiti e condizioni di operatività.
Tale decreto – che avrebbe dovuto essere adottato già ad aprile scorso – è stato finalmente pubblicato sulla G.U. del 12 ottobre 2022, ed è destinato ad avere un impatto significativo sulle procedure di gara.
Come anticipato, infatti, il DM 28 settembre 2022 ha finalmente individuato i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione incidente sulle imprese che hanno commesso violazioni fiscali “non definitivamente accertate”, fornendo criteri più oggettivi per orientare le stazioni appaltanti nell’applicazione della norma.
Anzitutto, il Decreto ha chiarito cosa debba effettivamente intendersi per “violazione non definitivamente accertata”, facendo riferimento alle seguenti situazioni:
- notifica di atti impositivi, derivanti da attività di controllo degli uffici;
- notifica di atti impositivi, derivanti da attività di liquidazione degli uffici;
- notifica di cartelle di pagamento riguardanti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità inviate a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Il Decreto ha inoltre stabilito la soglia di gravità delle violazioni “non definitivamente accertate”, collegandola al valore dell’appalto posto in gara.
In particolare, è da ritenere “grave” (e quindi suscettibile di fondare una eventuale valutazione in termini di esclusione dell’operatore economico) una violazione il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, risulti pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.
Molta attenzione deve essere prestata dagli operatori economici in caso di partecipazione attraverso strumenti aggregativi (RTI, consorzi), come pure nell’assunzione di subappalti, posto che, in queste ipotesi, la soglia di rilevanza va rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
Analoghe considerazioni riguardano gli appalti divisi in lotti, per i quali è previsto che la soglia di gravità sia rapportata al valore del lotto per il quale si concorre.
In ogni caso, viene confermata (ma non avrebbe potuto essere diversamente, essendo questo un limite generale previsto già dalla fonte primaria) l’irrilevanza di violazioni di importo inferiore a euro 35.000,00.
Infine, il Decreto ha chiarito anche più puntualmente la nozione di “non definitivo accertamento”, specificando che tale fattispecie viene in rilievo quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Con la precisazione ulteriore che le violazioni “non definitivamente accertate” non rilevano ai fini dell’esclusione dalla gara se, in relazione ad esse, è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
Da ultimo, si evidenzia che le violazioni “non definitivamente accertate”, sebbene delineate dal Decreto in esame in modo più oggettivo e prevedibile nelle condizioni che ne determinano una possibile rilevanza in termini di causa di esclusione, rimangono comunque “valutabili” dalla Stazione Appaltante.