Tracciabilità dei flussi finanziari: l’ANAC chiarisce l’ambito di applicazione

Tracciabilità dei flussi finanziari: l’ANAC chiarisce l’ambito di applicazione

A cura di Avv.Giuseppe Imbergamo, Avv. Tania Rea

Con il parere n. 48 del 3 ottobre 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che la L. n. 136/2010, recante la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si applica ogni qualvolta vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, indipendentemente dallo svolgimento o meno di una procedura di gara.

In particolare, l’Autorità si è pronunciata a seguito della richiesta di un’Amministrazione sulla necessità o meno di tracciare i flussi legati all’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza e una Fondazione (ente di diritto privato a capitale interamente pubblico), con cui è stata stipulata una convenzione.

L’Autorità, in via preliminare, richiamando l’art. 3 della L. n. 136/2010, ha ricordato che

«per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».

In generale, secondo l’Autorità, la ratio delle norme dettate dalla Legge n. 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. 

Pertanto, l’Autorità facendo riferimento alle proprie Linee guida n. 4 (sulla tracciabilità dei flussi finanziari), ribadisce che la Legge in questione non si occupa dell’efficienza della spesa pubblica, bensì si preoccupa di stabilire un meccanismo di trasparenza che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto. Ciò al fine di identificare i soggetti coinvolti nei relativi flussi finanziari, onde evitare che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell’esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.

In merito al perimetro applicativo della normativa antimafia, l’Autorità precisa che sono senz’altro tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Di conseguenza, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 si applica alle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, dalla lett. a) alla lett. o) del D.lgs. n. 50/2016, nonché all’art. 1 dell’Allegato I del D.lgs. 36/2023 (nuovo Codice contratti pubblici).

In conclusione, l’Autorità ha precisato che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la Pubblica Amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e, quindi, anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al Codice dei contratti pubblici.  

PDF ANAC CONSULTABILE QUI: ANAC-24OTT

 

Tracciabilità flussi finanziari

 

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