CARO MATERIALI: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO MIMS SULLE MODALITA’ DI COMPENSAZIONE; TERMINI DI ATTIVAZIONE PERENTORI PER IMPRESE E STAZIONI APPALTANTI
L’approfondimento dell’Avv. Stefano De Marinis
Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.279 del 23 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 11 novembre 2021, avente ad oggetto la Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Trattasi di un importante provvedimento, peraltro attesissimo da quanti operano nel contesto dei contratti pubblici di lavori, soprattutto dalle imprese, per le quali, a questo punto, decorre il termine perentorio ed assai stretto di 15 giorni per attivare le richieste di compensazione previste dall’articolo 1 septies della legge 23 luglio 2021, n.106, di conversione del decreto 73.
Il decreto del MIMS chiude il cerchio degli adempimenti previsti dalla legge per cercare di dare soluzione al problema, sempre più incombente, dell’inopinato aumento, per lo meno per la relativa entità, dei prezzi degli elementi incidenti sui processi di costruzione, susseguente alla ripresa produttiva dopo il lockdown, resosi necessario per fronteggiare la fase più acuta della pandemia da COVID-19.
Il decreto, infatti, fa seguito a quello (sempre) del MIMS del 30 settembre (in GU n. 258 del 28 ottobre 2021) sulle modalità di accesso al Fondo di 100 milioni di euro messo a disposizione delle stazioni appaltanti per il caso di insufficienza delle risorse allo scopo utilizzabili, anche in rapporto alla natura di impresa grande, media o piccola beneficiaria finale dell’indennizzo, e all’altro importante intervento nel frattempo adottato a livello legislativo, in sede di conversione del decreto legge n.121/21. Si tratta dell’articolo 16, comma 3 novies, della legge 9 novembre 2021, n.156, che chiarisce l’applicabilità del regime compensativo anche a quelle lavorazioni semplicemente annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure al 30 giugno 2021.
Dati questi elementi pare peraltro opportuno sottolineare, tra i tanti, alcuni aspetti qui ritenuti più importanti: il primo è che il decreto si ricollega direttamente alla disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del codice di cui al D.lgs.50/2016, andando in tal modo ad interessare tutte quelle prestazioni eseguite nel primo semestre di quest’anno, ancorché inerenti contratti affidati anche in tempi assai risalenti (2003); il secondo è che la disciplina revisionale torna ad operare, ancorché eccezionalmente e per un periodo temporale circoscritto, su base legislativa e non più solo contrattuale come in realtà lo stesso codice aveva disposto per la generalità dei casi con l’articolo 106, coma 1, lettera a); il terzo è che, da parte degli operatori economici, sarà necessario documentare in modo opportuno, completo e con certezza anche legale dei dati prodotti, gli aumenti registrati rispetto ai valori vigenti ai tempi dell’offerta, posto che tali elementi costituiranno, ai sensi dell’articolo 2, c.4 lett. a), del Decreto del 30 settembre, il necessario presupposto per consentire alle stazioni appaltanti di accedere ai fondi necessari a completare le disponibilità esistenti per dar corso alle compensazioni, presentando la relativa domanda entro i prossimi 60 giorni.
Ancora qualche notazione, infine: il provvedimento, come è noto, riguarda solo i contratti pubblici, non quelli privati; il MIMS annuncia un ulteriore intervento a livello di circolare nei prossimi giorni; il disegno di Legge di Bilancio per il 2022, già incardinato per la discussione al Senato, all’articolo 136 prevede la proroga del l’operatività del regime derogatorio descritto anche nel secondo semestre del 2021, con la dotazione di ulteriori 100 milioni di euro.