Criptofinanza – Registri per la circolazione digitale e mercati finanziari DLT. Nuovi orizzonti di mercato a seguito dell’emanazione del D.L. 25/2023

Decreto Fintech – Registri per la circolazione digitale e mercati finanziari DLT. Nuovi orizzonti di mercato a seguito dell’emanazione del D.L. 25/2023

A cura di Avv. Luca D’Agostino

 

 

Luca D’agostino – Criptofinanza Decreto DLT

 

1. Premessa

Il c.d. Decreto Fintech, recentemente convertito in  Legge 10 maggio 2023, n. 52, ha introdotto un nuovo regime di forma e circolazione di strumenti finanziari “digitalizzati”, che va ad affiancarsi alle tradizionali forme cartolare e dematerializzate disciplinate dal TUF. Sulla scia di quanto previsto dal regolamento 858/2022/UE, il Decreto pone le basi normative per l’emissione e il trasferimento di strumenti finanziari mediante la tecnologia a registro distribuito.

In linea con la normativa dell’Unione, il D.L. 25/2023 disciplina i tratti essenziali delle infrastrutture di mercato DLT, riferite ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF DLT), ai sistemi di regolamento (SS DLT) e ai sistemi di negoziazione e regolamento (TSS DLT).

Ad esso si deve, inoltre, l’introduzione nell’ordinamento nazionale della definizione di “strumenti finanziari digitali”, per tali intendendosi quelli che siano emessi su un registro per la circolazione digitale (il “Registro”) ossia un «archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso» (art. 2, punto 2, del Regolamento 858/2022/UE).

2. Registri per la circolazione digitale e soggetti responsabili

La disciplina di nuovo conio ruota attorno alla creazione dei Registri, che debbono assicurare l’integrità, l’autenticità, e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali (nonché eventuali altri diritti o oneri secondo la disciplina privatistica). Essi dovranno inoltre consentire, in ogni momento, di identificare i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti.

Nel dettaglio, l’emissione di strumenti finanziari digitali sarà consentita solo su Registri tenuti da soggetti qualificati, denominati “responsabili del registro”. L’attività di quest’ultimi potrà essere avviata solo a seguito dell’avvenuta iscrizione in un elenco istituito presso la Consob, per cui occorre il possesso di specifici requisiti (oggettivi e soggettivi) indicati dall’art. 20 D.L. 25/2023. Potranno richiedere l’iscrizione non soltanto Banche, gestori di sedi di negoziazione e altri intermediari finanziari, ma anche ogni altro soggetto stabilito in Italia che intenda svolgere l’attività di responsabile del registro. 

Il decreto prevede che ogni emissione di strumenti finanziari digitali sia iscritta su un solo Registro, e a ciascun registro sia associato un solo Responsabile. Quest’ultimo garantisce, in buona sostanza, la conformità del registro alle caratteristiche prescritte dal Decreto e dalle relative disposizioni attuative, nonché la correttezza, la completezza e l’aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull’emissione

Deve comunque osservarsi come l’attività del responsabile del registro non sia sovrapponibile a quella dei gestori di sistemi multilaterali di negoziazione o di regolamento (MTF/TSS), che restano soggetti al particolare regime autorizzatorio e di vigilanza previsto dal TUF. Tale distinzione comporta che, in concreto, il responsabile del registro (incaricato della tenuta dell’infrastruttura tecnologica) non possa tenere direttamente un “libro ordini” delle negoziazioni. 

3. Iscrizione nell’elenco Consob e nuovi orizzonti di mercato

Va peraltro rimarcato come la normativa in esame sia prossima all’attuazione a livello secondario.   La Consob dovrà infatti determinare con regolamento da adottare i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei responsabili dei registri, e alle relative forme di pubblicità. Durante i mesi estivi la bozza di regolamento è stata oggetto di una consultazione pubblica, ed attesa a stretto giro l’approvazione nella sua versione finale.

La Consob ha inoltre il compito di disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell’istanza e la procedura per l’iscrizione nell’elenco, nonché di dare attuazione ad altre disposizioni di dettaglio del decreto, tra cui quelle relative ai requisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione nell’elenco.

Una volta emanato il regolamento attuativo, il regime di emissione e circolazione degli strumenti DLT sarà pienamente operativo e saranno iscritti nell’elenco i primi responsabili del registro. L’iscrizione nel registro permette di svolgere le funzioni di responsabile, figura senza il quale non risulterà possibile emettere o trasferire strumenti finanziari tramite DLT.

Da questa prospettiva si ritiene che il D.L. 25/2023 abbia delineato un vera e propria “riserva di attività” per i soggetti iscritti nell’elenco, aprendo significativi orizzonti di mercato per i soggetti che intendano qualificarsi come responsabili dei registri per la circolazione digitale. Trattasi di un segmento di mercato ricco di opportunità, ma anche di rischi normativi considerevoli alla luce dell’impianto sanzionatorio previsto dal Decreto Fintech.

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