Finanza di progetto novità del nuovo Codice – Focus Video 

Finanza di progetto novità del nuovo Codice – Focus Video 

A cura dell’Avv. Rosalba Cori, Avv. Giulia Cerrelli

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici, ha apportato rilevanti modifiche all’istituto della finanza di progetto. Da un lato, difatti, meglio definisce i rapporti esistenti tra finanza di progetto e concessioni, dall’altro ne semplifica sensibilmente la procedura.

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Finanza di progetto

Finanza di progetto e qualificazione giuridica 

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici, si occupa dell’istituto della finanza di progetto nel libro IV “Del Partenariato Pubblico Privato e delle concessioni” e, in particolare, nella parte II riservata ai contratti di concessione. 

La finanza di progetto è quel peculiare tipo di procedura di affidamento ad iniziativa di operatori economici privati, i quali presentano una proposta progettuale all’amministrazione al fine della valutazione della fattibilità e del pubblico interesse della stessa e della successiva messa in gara per l’affidamento del contratto.

Il nuovo codice, come esplicitato all’interno della relazione illustrativa, considera la finanza di progetto una particolare forma di contratto di concessione con finanziamento project.

Finanza di progetto e novità del nuovo Codice

  • sono stati espunti i primi 14 commi dell’art. 183 dell’abrogato Codice dei contratti pubblici, relativi alla c.d. finanza di progetto ad iniziativa pubblica;
  • sono stati eliminati i riferimenti alla nautica da diporto;
  • non sono più richiesti particolari requisiti agli operatori economici (inclusi gli investitori istituzionali) per la fase di presentazione delle proposte. Essi possono dotarsi dei requisiti previsti dal bando nella successiva fase di gara;
  • non è più richiesta, in questa prima fase, la presentazione della garanzia provvisoria né l’impegno a prestare una cauzione nella misura del 2,5 per cento del valore dell’investimento;
  • Viene reintrodotta la possibilità per l’ente concedente di sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione;
  • al fine di incentivare il ricorso alle più moderne ed efficienti soluzioni tecnologiche, tra gli elementi oggetto di valutazione è stata inserita anche la capacità di generare soluzioni innovative. 

Società di scopo 

Il successivo articolo 194, modifica la denominazione di “società di progetto” in quella di “società di scopo”. Inoltre, prevede l’obbligo della costituzione della società di scopo per contratti al di sopra della soglia comunitaria.

La società di scopo ha la finalità di realizzare il principio del c.d. ring fence che consente di garantire stabilità all’istituto e incentivare la partecipazione degli investitori privati. 

Superamento del limite della contribuzione pubblica 

Un’ulteriore modifica introdotta dal nuovo Codice, e che potrebbe avere una ricaduta rilevante sull’istituto in esame, è quella riguardante il limite alla contribuzione pubblica nei contratti di concessione, fissato al 49% del costo dell’investimento complessivo dal Codice 50/2016, ed oggi eliminato scegliendo una soluzione più coerente con il diritto europeo. 

Conclusioni

In sintesi, il nuovo Codice ha apportato sensibili modifiche all’istituto della finanza di progetto:

  • Ha meglio precisato i rapporti tra concessione e project financing;
  • Ha semplificato la procedura della finanza di progetto, sfrondandola, tra le altre cose, da requisiti dei proponenti che possono essere acquisiti nella successiva fase di gara;
  • Ha previsto l’obbligo della costituzione della società di scopo per contratti al di sopra della soglia comunitaria;
  • Ha eliminato il limite del 49 per cento della contribuzione pubblica nei contratti di concessione, circostanza che potrà avere una ricaduta rilevante anche sull’istituto della finanza di progetto.

 

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