L’Istituto delle Riserve nel nuovo Codice Appalti 

L’Istituto delle Riserve nel nuovo Codice Appalti 

A cura dell’Avv. Giulia Cerrelli

Il nuovo Codice degli Appalti richiama l’istituto delle riserve in diversi articoli, introducendo novità di particolare rilievo, anche nel tentativo colmare le lacune del D.M. 49/2019; tuttavia, in alcuni casi, le nuove norme sembrerebbero presentare incertezze operative di difficile gestione tanto per l’appaltatore quanto per la Committente.

 

 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici richiama l’istituto delle riserve in diversi articoli, tra cui l’art. 115 (controllo tecnico contabile e amministrativo), l’art. 121 (in materia di sospensioni), l’art. 140 (in materia di somma urgenza), l’art. 210 (accordo bonario) e, soprattutto, l’art. 7 dell’Allegato II.14, il quale disciplina analiticamente le modalità ed i termini di iscrizione delle riserve medesime.

Con il codice del 2023, sembrerebbe essere venuto meno il termine entro il quale le riserve devono essere esplicitate (in genere 15 giorni dall’iscrizione). L’Impresa, quindi, sarebbe onerata di iscrivere e, immediatamente, esplicitare le proprie richieste e domande nei confronti della Committente.

Vengono inoltre espressamente chiarite le ipotesi che non costituiscono riserve, tra le quali sono annoverate le “domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest’ultima riferibili”.

Considerato che, in molteplici casi, la riserva si fonda su un inadempimento da parte della Committente, resta da chiarire se tale previsione comporti, in concreto, il venir meno delle decadenze normativamente sancite, con conseguente possibilità dell’impresa di avanzare la propria richiesta risarcitoria in ogni fase dell’esecuzione delle opere, senza incorrere in eccezioni di decadenza e intempestività.

In tal caso, tuttavia, verrebbe meno la ratio stessa dell’istituto delle riserve, ossia consentire alla Committente di tenere sotto controllo la spesa pubblica e gli eventuali esborsi.

In aggiunta a quanto sopra, un’assoluta novità introdotta dal nuovo codice è la specifica del contenuto che deve essere presente all’interno della Riserva, che rende maggiormente gravosa l’esplicitazione della stessa; l’art. 7 dell’Allegato II.14, infatti, prevede che le riserve debbano contenere, oltre alla quantificazione delle somme che l’esecutore richiede, anche:

  • (i) l’indicazione degli ordini di servizio che hanno inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
  • (ii) le contestazioni in merito all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste nei documenti di gara;
  • (iii) le contestazioni in merito a difformità di disposizioni e istruzioni rispetto al contratto;
  • (iv) le contestazioni in merito alle disposizioni e istruzioni del Direttore dei Lavori o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Alla luce delle principali novità apportate dal Nuovo Codice Appalti sull’Istituto delle riserve, pur apprezzando il tentativo del Legislatore di voler colmare le lacune del D.M. 49/2019, si teme che le nuove norme presentino delle incertezze operative che, laddove non chiarite, potrebbero dare origine a controversie di non poco conto tra Appaltatore e Committente.

 

 

 

Concetti chiave

Riserve

Decadenze

Contestazioni

Incertezze operative

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