Subappalto – Limiti quantitativi e contratti similari
Subappalto – Limiti quantitativi e contratti similari
A cura dell’Avv. Giulia Cerrelli
L’art. 119 del nuovo codice dei contratti pubblici, in conformità con le disposizioni europee, non prevede limiti fissi al subappalto ma fa salva la facoltà della Stazione Appaltante di indicare nei documenti di gara le prestazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario.
In ordine ai subcontratti, inoltre, recepisce le conclusioni giurisprudenziali in tema di attività accessorie o sussidiarie svolte da lavoratori autonomi o Co.co.co., non assimilabili ad attività affidate in subappalto.
1.Limiti quantitativi
L’istituto del subappalto, come noto, ha avuto un articolato percorso di evoluzione normativa e giurisprudenziale, dato dalla necessità di adeguare la disciplina interna ai dettami europei.
Con la procedura di infrazione n. 2273/2018, la Commissione Europea ha contestato all’Italia – tra le altre cose – il limite generalizzato alla quota delle prestazioni subappaltabili (al tempo pari al 30% dell’importo complessivo del contratto); limite, peraltro, già censurato dalla CGUE con le sentenze “Vitali” (causa C-63/18) e “Tedeschi” (causa C-402/18).
In considerazione di ciò, l’art. 119 del nuovo codice dei contratti pubblici, ponendosi nel solco delle modifiche introdotte dal decreto sblocca-cantieri e dal decreto semplificazioni, ha confermato l’eliminazione di quasi tutti i precedenti limiti generalizzati al subappalto, consentendo alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara, e quindi caso per caso, le prestazioni “da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto …”.
La restrizione al subappalto, quindi, deve discendere da una valutazione in concreto operata dall’ente aggiudicatore ed espressamente manifestata all’interno della documentazione di gara.
Permangono, tuttavia, alcune generali limitazioni, in particolare:
- è nullo l’accordo con cui si affida a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni appaltate;
- nell’ambito dei lavori, è nullo l’accordo con cui si affidano a terzi più del 50% delle prestazioni relative alla categoria prevalente;
- nell’ambito dei servizi è nullo l’accordo con cui si affida a terzi più del 50% dell’esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Contratti similari
Il comma 2 dell’art. 119 del nuovo Codice, dopo aver definito il subappalto, si sofferma sui subcontratti non qualificabili come subappalti, tra cui gli accordi che, pur richiedendo l’impegno di manodopera (forniture con posa in opera e noli a caldo), hanno importi inferiori a valori specificamente stabiliti o la cui incidenza del costo della manodopera è inferiore al 50% dell’importo del contratto.
Con riferimento ai contratti di servizi e forniture, invece, si parla di subcontratto in caso di “attività secondarie, accessorie o sussidiarie” svolte da lavoratori autonomi o rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura preesistenti all’appalto.
La precisazione circa la natura secondaria, accessoria o sussidiaria delle prestazioni – come chiarito anche nella relazione illustrativa del nuovo Codice – ha lo scopo di adeguare il testo normativo alla giurisprudenza cristallizzatasi sul tema, che da tempo aveva circoscritto l’utilizzo dei subcontratti alle prestazioni non direttamente rivolte alla stazione appaltante e non coincidenti contenutisticamente con la prestazione dedotta nel contratto di appalto principale.
Viene confermato anche l’obbligo, in caso di subcontratti, di effettuare la dovuta comunicazione alla stazione appaltante prima dell’inizio della prestazione.