NIS2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sulla Clausola di Salvaguardia
NIS2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sulla Clausola di Salvaguardia
A cura dell’Avv. Alessandra Pepe
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024, n. 221, che definisce i criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (Decreto NIS2). Quest’ultimo ha recepito la direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), introducendo misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione Europea.
In particolare, l’articolo 3 del nuovo DPCM n. 221/2024 stabilisce i criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia, delineando i requisiti e le modalità con cui le aziende possono richiedere l’esenzione dal perimetro di applicazione NIS 2 ogniqualvolta l’inclusione possa essere ritenuta sproporzionata tenuto conto dell’indipendenza informatica e di rete che sussiste tra imprese collegate.
Questo strumento consente di evitare che imprese con una presenza minima sul territorio o con un grado elevato di indipendenza operativa rispetto al gruppo di appartenenza siano soggette a obblighi sproporzionati derivanti dalla normativa sulla sicurezza informatica.
Quanto ai presupposti, ai sensi dell’art. 3 DPCM n. 221/2024 la richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia potrà essere accolta qualora il soggetto dichiari congiuntamente:
- la totale indipendenza dei propri sistemi informativi e di rete NIS da quelli delle imprese collegate: in sostanza, i sistemi informativi e di rete delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo al funzionamento dei sistemi informativi e di rete NIS del soggetto medesimo
- la totale indipendenza delle proprie attività e servizi NIS da quelli delle imprese collegate: nel senso che le attività e i servizi delle imprese collegate non contribuiscono in alcun modo allo svolgimento delle attività e all’erogazione dei servizi NIS del soggetto medesimo.
Il soggetto che ritenga sussistenti i presupposti di applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 3, potrà procedere alla richiesta nell’ambito della registrazione nella piattaforma digitale di cui all’art. 7, c. 1, del decreto NIS entro il 28 febbraio 2025: al soggetto verrà fornito riscontro con la comunicazione dell’Autorità nazionale competente NIS, attraverso la stessa piattaforma.