CARO MATERIALI: CIRCOLARE APPLICATIVA REVISIONE PREZZI

Come annunciato all’atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (lo scorso 23 novembre) del decreto contenente le rilevazioni delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi intervenute nel primo semestre del 2021, il MIMS ha tempestivamente emanato la circolare applicativa volta a dare univocità, e quindi a velocizzare, le operazioni di computo dei corrispettivi dovuti alle imprese.

Ciò anche in funzione degli adempimenti che le stazioni appaltanti sono chiamate a porre in essere, successivamente al ricevimento delle istanze che le imprese dovranno formulare, pena la decadenza, entro quindici giorni dal 23 novembre u.s., per acquisire le risorse allo scopo necessarie ove quelle già disponibili risultino insufficienti. Le amministrazioni, infatti, dovranno a loro volta attivarsi nei 60 giorni decorrenti dalla predetta pubblicazione; diversamente potrebbero configurarsi a loro carico specifiche responsabilità, considerato che la disciplina in deroga, di cui all’articolo 21 del decreto legge n.76/20, non opera in presenza di comportamenti omissivi.

Tra i chiarimenti portati dalla circolare, che individua nel direttore dei lavori la figura chiamata ad effettuare le rilevazioni dell’eseguito ed i calcoli del compenso dovuto, e nel RUP colui che dovrà condividere il dato finale, rilevano alcune importanti precisazioni; tra queste: che per ottenere l’indennizzo non è necessario l’aver preventivamente iscritto “riserva”, posto che, testualmente trattasi di un diritto che discende dalla legge; che sulla compensazione non si applica il ribasso d’asta; che i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta sono esclusi dalla rivalutazione.  

Per quel che riguarda le imprese, è previsto che l’istanza debba contenere l’indicazione dei materiali da costruzione, per i quali il decreto abbia rilevato variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, rimettendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità allibrate nel semestre 1° gennaio 30 giugno 2021.

A tali fini, la circolare altresì reca un’utile esemplificazione pratica per il calcolo del dovuto, che distingue a seconda che l’offerta sia stata formulata nel corso del 2020, oppure in precedenza.

 

 

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