CODICE APPALTI APPROVATO: DISCIPLINA TRANSITORIA E LE PRINCIPALI DIECI NOVITA’
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Codice dei Contratti e delle Concessioni oggi 15.4.2016.
Il testo approvato (almeno nella versione del 14.4.2016, ma a quanto consta tale versione risulta ulteriormente modificata oggi 15.4.2016, in un testo non ancora diramato) contiene, innanzitutto, due grandi novità:
a) il Decreto Legislativo entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 220);
b) le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/06) sono abrogate con effetto dalla data di adozione degli atti attuativi del codice, che operano, in ogni caso, la ricognizione delle disposizioni che si intendono abrogare. Per le disposizioni che non formano oggetto della ricognizione, gli effetti abrogativi decorrono dalla data del 31.12.2016, ove non incompatibili con il Codice e ove non intervengano, anteriormente a tale data, ulteriori linee guida dell’ANAC attuative del codice, ancorché non previste (art. 217, co, 2).
Di seguito una rapida carrellata sulle altre novità:
- art. 32: confermata la distinzione tra aggiudicazione definitiva e definitiva efficace
- 36, co. 2: per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria e per gli appalti di lavori sotto la soglia di € 150.000,00 è previsto l’invito previa indagine di mercato di cinque (non tre come nella formulazione iniziale) operatori economici; art. 36, co. 3 per gli appalti di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore ad € 500.000,00 è prevista la consultazione di dieci operatori economici; per gli appalti di lavori di importo superiore ad € 500.000,00 è previsto il ricorso alle procedure ordinarie;
- art. 80: in tema di cause di esclusione, confermata la mancata previsione degli addebiti penali riconducibili a reati che incidono sulla moralità professionale;
- art. 80, co. 2: in tema di false dichiarazioni è ampliato da uno a due anni la possibile sfera di operatività della sanzione consistente nella inibizione alla partecipazione alla gare in caso di falsa dichiarazione;
- art. 83, co. 9: resta il soccorso istruttorio a pagamento (importo massimo: 5.000,00);
- art. 84, co. 2: le Soa costituiscono condizione necessaria per partecipare alle gara (espunto il riferimento al riferimento “di regola” all’attestazione SOA;
- art. 95, co. 4: il criterio del prezzo più basso resta solo per i lavori di importo pari o inferiore ad € 500.000,00, nonché per i servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e per i servizi e forniture sotto soglia caratterizzati da elevata ripetitività (negli altri casi previsto esclusivamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
- art. 105, co. 2: il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’importo del contratto di lavori, servizi e forniture;
- art. 204, co. 1, lett. b): le esclusioni e le ammissioni vanno impugnate immediatamente all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali nel termine di trenta giorni decorrente dalle pubblicazioni sul profilo di committente (scompare il riferimento alla commissione di gara);
- art. 211: il parere di precontenzioso deve essere reso entro trenta giorni