COMMISSARI DI GARA, TROPPO POCHI GLI ISCRITTI ALL’ALBO ANAC: DAL 15 GENNAIO APPALTI A RISCHIO BLOCCO
Articolo a cura dell’Avv.Pierluigi Piselli pubblicato su Edilizia e Territorio del 04/12/2018
«Necessario un intervento dell’Autorità per meglio cadenzare l’entrata in vigore della previsione e definirne modalità di applicazione più funzionali»
L’attuale dibattito sull’efficacia della soft law nel settore della contrattualistica pubblica rischia – a breve – di arricchirsi di un ulteriore caso concreto che, se non corretto in tempo, potrebbe determinare un sostanziale blocco delle gare d’appalto.
Al pesante calo delle gare d’appalto (oltre il 40%) che si sta già registrando a causa dell’obbligo per le Pa di effettuare comunicazioni solo per posta elettronica (da cui consegue la necessità di effettuare le procedure concorsuali attraverso una piattaforma telematica), si dovrebbe aggiungere il sistema di estrazione a sorte dei commissari di gara, di cui agli articoli 77 e 78 del codice dei contratti e della linea guida n. 5(delibera 648 del 18 luglio 2018) con cui sono state diramate le istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo dei Commissari.
Bisogna però dire che, l’entrata in vigore dell’Albo dei commissari – fissata per il 15 gennaio 2019 – non deriva direttamente dall’articolo 216 c.12 del Codice (quindi non è dipesa dal legislatore), ma da provvedimenti dell’Anac. Tali provvedimenti hanno regolato la fase transitoria in attesa dell’entrata in vigore dell’Albo dei commissari.
In particolare, con la linea guida n. 5 (Punto n. 1.2) del 10 gennaio 2018, si prevede che «l’Autorità con ulteriori linee guida disciplini i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo».
Quindi, con la delibera 648 del 18 luglio 2018 (che per la precisione non è formalmente una linea guida, ma un Comunicato del Presidente dell’Anac) si prevede che «ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento delle quali i bandi e gli avvisi prevedono termini di scadenza della presentazione dell’offerte a partire, dal 15 gennaio 2019».
Ne deriva che per tutte le gare in cui viene prevista l’offerta economicamente più vantaggiosa e nelle quali il termine per la presentazione dell’offerta sia successivo al 15 gennaio 2019, le stazioni appaltanti dovranno obbligatoriamente attingere da tale Albo sia per la nomina dei commissari di gara sia per la nomina del presidente di commissione.
Questo vale per tutti gli appalti di lavori superiori a 1 milione di euro, nonché per i servizi e le forniture superiori alla soglia comunitaria.
Occorre osservare, peraltro, come, ad oggi, facendo delle ricerche sul portale dell’Anac siano riscontrate circa 1.100 iscrizioni nell’Albo dei commissari, un numero che appare palesemente insufficiente a fronteggiare le esigenze delle varie amministrazioni su tutto il territorio nazionale (si possono in media calcolare un numero di gare mensili di oltre 500, con almeno tre componenti la commissione di gara: quindi 1500 commissari al mese!). E ciò, senza neppure considerare le iscrizioni di soggetti non effettivamente interessati o, ancora peggio, che – spaventati dalle responsabilità – decidano di non accettare l’incarico!
Se si aggiungono anche: le inevitabili e fisiologiche lungaggini conseguenti alla richiesta da parte delle amministrazioni all’Anac; il tempo di risposta di quest’ultima; la necessaria effettuazione del sorteggio; il recapito dell’invito ai commissari sorteggiati; la fissazione delle date per i diversi incontri della commissioni di gara, ecc., ben si comprende come il pericolo di totale blocco sia oggettivo e reale.
Ma v’è di più!
Occorre anche prendere in considerazione che, in questo modo si introduce nel procedimento di scelta del contraente un subprocedimento legato alla scelta dei commissari di gara, con tutte le conseguenze anche in tema di ricorsi davanti al giudice amministrativo e di contestazioni che possono ripercuotersi anche sulle procedure di aggiudicazione.
Appare evidente, allora, la delicatezza del tema.
Evidentemente, chi ha ipotizzato questo meccanismo ha preso in considerazione soltanto i sacrosanti principi dell’anticorruzione senza preoccuparsi delle negative ricadute di tale regolamentazione sul sistema degli appalti. Ancora una volta, sorge la domanda se sia corretto e possibile sacrificare il sistema produttivo del Paese in nome dell’esigenza di combattere la corruzione, o se non vi siano, quanto meno, strumenti che valorizzino l’operato e l’efficacia della pubblica amministrazione non corrotta, vale a dire la gran parte della stessa.
Tornando alla scadenza del 15 gennaio 2019, siamo ancora in tempo per intervenire ed evitare i pericoli di blocco dell’attività. Auspichiamo, pertanto, che l’Anac intervenga con immediatezza per meglio cadenzare l’entrata in vigore della previsione e definirne modalità di applicazione più funzionali.
Questo non significherebbe affatto perdere autorevolezza ed efficacia nell’azione da parte dell’Anac, ma al contrario, evitando il blocco delle gare, porterebbe ad un incremento della fiducia di tutti gli operatori nel suo ruolo istituzionale di reale controllo.