Concessioni balneari: proroghe al 30 settembre 2027

Concessioni balneari: proroghe al 30 settembre 2027 e nuovo quadro normativo per l’affidamento delle concessioni demaniali

A cura di Daniele Bracci, Gianluca Podda

Indice

Inquadramento generale

Il Consiglio dei ministri, riunitosi mercoledì 4 settembre 2024 a Palazzo Chigi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

La bozza del decreto-legge prevede, fra le altre cose, un radicale intervento sul regime delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, modificando l’impianto normativo delineatosi con la legge 5 agosto 2022, n. 118 e ss.mm.ii.

Fra le disposizioni approvate dal Consiglio dei ministri, merita segnalare quelle che prevedono:

  • l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027;
  • l’obbligo di avviare le gare entro e non oltre il giugno 2027;
  • la previsione di criteri di valutazione delle offerte sulla base dei quali dovranno svolgersi le nuove gare;
  • la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati;
  • l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
  • l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

 

Proroga delle concessioni al 30 settembre 2027

L’intervento più rilevante e più atteso attiene alla proroga delle concessioni demaniali fino al 30 settembre 2027, al fine di conseguire l’obiettivo di consentire un’ordinata programmazione delle procedure di affidamento delle concessioni.

Va tuttavia segnalato che, diversamente da quanto previsto in passato (cfr. art. 4, comma 4-bis, della legge n. 118/2022), la proroga ex lege delle concessioni non è accompagnata da un divieto di indire nuove procedure di affidamento, essendo fatta esplicitamente salva la possibilità di avviare immediatamente procedure selettive nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui all’articolo 4 della legge n. 118/2022 (articolo che viene, appunto, modificato dal decreto-legge in bozza).

Le proroghe al 2027, inoltre, potranno essere oggetto di ulteriore proroga fino al 31 marzo 2028, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione delle procedure selettive entro il termine fissato del 30 settembre 2027 (ad esempio, pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa).

 

Le regole sulle nuove gare

Assodato, dunque, che le concessioni demaniali dovranno essere assegnate tramite procedura comparativa ad evidenza pubblica, le modifiche all’art. 4 che si prospettano con il nuovo decreto-legge mirano a introdurre un quadro normativo di riferimento per lo svolgimento delle gare.

Tra le regole previste nella bozza di decreto, è previsto che la pubblicazione del bando dovrà avvenire almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio e non sarà consentito prolungare il rapporto concessorio in scadenza, salvo che per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento (c.d. “proroga tecnica”).

Il bando dovrà prevedere dei criteri di valutazione delle offerte che considerino, tra le varie cose, la qualità dei servizi offerti, l’esperienza tecnica e professionale dell’offerente nonché l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Inoltre, la posizione del gestore uscente potrà essere tutelata da meccanismi di valutazione delle offerte che premino eventuali aumenti dell’indennizzo minimo stabilito nel bando.

Quello dell’indennizzo è – e probabilmente sarà – uno degli aspetti maggiormente discussi.

Il concessionario uscente, infatti, avrà diritto a un indennizzo pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, oltre a quanto necessario per garantire un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Va, altresì, segnalato che il pagamento dell’acconto sull’indennizzo in favore del concessionario uscente costituirà, per il subentrante, condizione di perfezionamento del rapporto concessorio e che il mancato tempestivo pagamento costituirà causa di decadenza dalla concessione.

Il tema degli indennizzi costituirà comunque oggetto di un ulteriore intervento normativo: l’art. 4, comma 9, della bozza, infatti, prescrive l’emanazione di un Decreto del MIT, di concerto con il MEF, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, che avrà il compito di stabilire, tra le altre cose, le modalità di calcolo per l’indennizzo dovuto al concessionario uscente per gli investimenti non ancora ammortizzati.

 

Conclusioni

In conclusione, le modifiche che si prospettano alla legge n. 118/2022, nel perseguire l’obiettivo di salvaguardare gli investimenti effettuati dai concessionari esistenti, si propongono di aprire il mercato a una maggiore concorrenza e trasparenza, adeguando il sistema normativo alle prescrizioni provenienti da Bruxelles.

Tali modifiche, nel bene o nel male, costituiscono un passo avanti verso le più basilari esigenze di certezza del quadro normativo e rappresentano un passo significativo verso la regolamentazione più trasparente e competitiva delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Ulteriori considerazioni potranno essere compiute all’entrata in vigore del decreto-legge.

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