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CRITERI DI SCELTA DEI COMMISSARI DI GARA E DI ISCRIZIONE DEGLI ESPERTI NELL’ALBO NAZIONALE OBBLIGATORIO DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Con la Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva il testo delle Linee Guida n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.

Contestualmente l’Autorità, con Delibera n.1191, avente pari data, ha inviato al Governo e al Parlamento l’atto di segnalazione relativo alla “Proposta di modifica dell’art.77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50”. A completamento del sistema giungerà un Regolamento ANAC in ordine alle modalità di scelta dei commissari di gara ed alla gestione dell’albo, da approvare entro sei mesi e che diventerà operativo nei tre mesi successivi, ed un Decreto ministeriale sulle tariffe dei commissari di gara.

Con le Linee guida n. 5 viene espressamente sancito l’obbligo di scegliere i commissari selezionati, secondo le prescrizioni dettate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’ottica di assicurare il perseguimento dell’obiettivo della trasparenza, al fine di garantire la migliore qualità delle prestazioni. Tra le prescrizioni di maggior rilievo quella riguardante gli appalti di importo superiore al milione, per i quali viene prescritto l’obbligo di sorteggiare tra gli esperti suggeriti dall’ANAC almeno il Presidente delle Commissione di gara.

Proprio tale prescrizione è stata foriera delle criticità espresse dal Consiglio di Stato il quale, nel parere sulla bozza delle Linee guida, ha rilevato come “la previsione delle linee guida, secondo cui il Presidente deve sempre essere nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità pur rispondendo maggiormente alla complessiva finalità di trasparenza perseguita dalla riforma, si pone in contrasto con la normativa primaria” il che conseguentemente richiede una modifica al Codice.

Le Linee Guida intervengono a completamento del disposto di cui all’art. 78 del Codice dei Contratti, in virtù del quale è istituito, presso l’ANAC, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. L’Albo, in ossequio al principio di massima trasparenza, sarà pubblicato sul sito dell’Autorità.

Lo stesso si compone di due sezioni, una ordinaria ed una speciale, la prima contiene l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti ovvero direttamente dalle stesse nel caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per affidamenti che non presentano particolare complessità mentre, la sezione speciale, interessa le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali.

Come già detto, in caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni purché sia assicurato il rispetto del principio di rotazione.

Prescrizione in ogni caso non applicabile allorquando la commissione è chiamata ad esprimere valutazioni di tipo discrezionale, nel qual caso è necessario che almeno il presidente venga nominato facendo ricorso alla lista predisposta dall’Autorità. In ordine alle prescrizioni relative alle funzionalità delle commissioni giudicatrici si specifica che le stazioni appaltanti, nei documenti di gara, debbano fornire informazioni dettagliate in ordine alla composizione della commissione giudicatrice, alle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché alle funzioni e compiti della commissione. Al fine di prevenire ogni rischio di interferenza, inoltre, viene previsto che i componenti delle commissioni, sia esterni che interni, debbano essere nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Per ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione viene limitato il numero dei membri della Commissione (di regola 3 o, nei casi di maggiore complessità, 5). I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e la stazione appaltante è chiamata a dar conto, con adeguata motivazione, della congruenza dei commissari rispetto alle specifiche professionalità richieste. Specifiche prescrizioni sono poi dettate allo scopo di di velocizzare le operazioni di selezione della commissione e garantire, al contempo, la trasparenza in ordine ai componenti della commissione.

Vengono, dunque, enucleati i criteri per comprovare l’esperienza e la professionalità nonché quelli, c.d. di ordine generale, inerenti ai requisiti di moralità e compatibilità. Inoltre, viene richiesto ai commissari, di dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione previste dall’art. 77 del Codice e dalle stesse Linee guida, la quale deve persistere per tutta la durata dell’incarico.

Viene, inoltre, predisposto un sistema di sanzioni: in caso di omissione della innanzi detta dichiarazione o nel caso in cui l’iscritto rifiuti di fornire le informazioni richieste dalle medesime Linee Guida o presenti documenti non veritieri.

Infine, a chiusura delle Linee Guida, viene disposto che l’iscrizione all’Albo deve avvenire secondo le modalità e i tempi previsti dall’Autorità nel Regolamento, il quale verrà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle medesime Linee Guida in G.U.

Viene peraltro indicato il termine per la cessazione del regime transitorio, individuato in tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento, a seguito del quale l’Autorità con propria deliberazione statuirà l’obbligatorietà l’Albo.

 

 

 

 

 

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