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L’Impatto del nuovo CCNL di categoria

Servizi di vigilanza: il TAR Campania afferma l’applicabilità dell’istituto della variante contrattuale ai fini del riequilibrio del contratto di appalto conseguente all’approvazione del nuovo CCNL di categoria. 

A cura degli Avv. Daniele Bracci, Giulia Cerrelli

Il TAR Campania con la recente sentenza n. 3735:2024, emessa il 13 giugno 2024, pronuncia molto significativa per il settore dei servizi, ha affermato l’applicabilità delle disposizioni in tema di modifica del contratto di appalto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (oggi art. 120 D.Lgs. 36/2023) sia in fase esecutiva che dopo l’aggiudicazione (ma prima della conclusione del contratto) in caso di adozione di un nuovo CCNL.

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ccnl di categoria

La pronuncia in commento è intervenuta a seguito dei due rinnovi del CCNL del settore della vigilanza armata e del portierato che hanno comportato cospicui aumenti dei salari (un incremento del costo della manodopera mediamente del 17,40% ed un aumento della paga base sui vari livelli del 22,01%). 

Ciò ha portato un operatore secondo graduato di una procedura competitiva a censurare la condotta della stazione appaltante per mancanza di una nuova verifica della sostenibilità dell’offerta del vincitore della gara.

Il ricorrente, in particolare, sosteneva la necessità, da parte della Stazione Appaltante, di procedere ad una nuova valutazione ex art. 95 co. 10 D.Lgs. 50/2016 che verificasse il rispetto del trattamento salariale minimo inderogabile da parte del primo graduato tenendo conto del Contratto Collettivo nelle more sopravvenuto.

Il Giudice Amministrativo ha rigettato integralmente tale tesi. 

In primo luogo, il Collegio ha precisato che l’esigenza di attualizzare la verifica di congruità dell’offerta ricorre, in generale, in presenza di sopravvenienze di fatto e di diritto che intervengano nel corso del procedimento amministrativo e prima dell’aggiudicazione, con l’obiettivo di considerare e preservare la garanzia di affidabilità dell’offerta nel corso della sua esecuzione, mentre è da considerarsi “del tutto eccezionale la possibilità di incidere sull’assetto di interessi dopo l’aggiudicazione, rimessa all’esercizio dell’autotutela, in base alla formulazione elastica dell’art. 97, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016 (“La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”)”.

Ma soprattutto, il TAR per la prima volta ha chiarito che il CCNL rientra appieno nell’ambito di applicazione dell’art. 106 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (oggi trasfuso nell’art. art. 120 del Codice Appalti del 2023) il quale prevede la possibilità di modifica del contratto in presenza di circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice tra cui “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti” (cfr. art 106 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016).

Deporrebbe in tal senso l’art. 360 c.p.c., il quale prevede espressamente la possibilità di proporre ricorso per Cassazione anche nel caso di violazione delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ed in tal modo – secondo l’orientamento condiviso dal Giudice Amministrativo – equipara le disposizioni contenute nel CCNL a norme legislative o regolamentari, la cui applicazione è pertanto inderogabile.

Da ciò, secondo la ricostruzione del G.A., discende che, in caso di Contratto Collettivo concluso successivamente alla stipula del contratto, al fine di adeguare il contratto alle nuove disposizioni, con particolare riferimento ai minimi salariali, ben potrà essere applicato il “rimedio manutentivo del contratto” di cui all’art. 106 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con conseguente modifica del contratto pubblico.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, peraltro, tale modifica, in presenza di particolari circostanze (quali evidentemente quelle in discussione), sarebbe ammessa anche prima della stipula del contratto e dopo l’aggiudicazione, in ottemperanza ai principi di efficacia ed economicità; conclusione rafforzata oggi dal principio di riequilibrio contrattuale di cui all’art. 9 del Codice dei Contratti Pubblici del 2023.

L’arresto in commento costituisce un precedente di non poco conto, poiché per la prima volta definisce il prosieguo del rapporto tra Stazioni appaltanti e aggiudicatari in caso di CCNL sopravvenuto, convalidando l’utilizzo delle disposizioni sulla modifica dei contratti; in tal modo si pone a soluzione di alcune delle incertezze ancora attuali in tema di rinnovo dei Contratti collettivi di settore e relative ripercussioni nell’ambito dei contratti pubblici, specie nell’ambito dei servizi ad alta intensità di manodopera.

 

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