Nessuna tardività della riserva se manca il registro di contabilità

Nessuna tardività della riserva se manca il registro di contabilità

Riserve negli Appalti Pubblici

A cura di Emilia Piselli, Beatrice Iommi

registro di contabilità

Ordinanza n. 33118 del 29.11.2023: Chiarimenti sulle riserve negli Appalti Pubblici

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33118 del 29 novembre 2023, ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla tempestività della formulazione delle riserve negli appalti pubblici, stabilendo che, in assenza di un registro di contabilità, l’appaltatore ha la facoltà, ma non l’obbligo, di iscrivere le riserve nel primo atto contabile utile successivo.

La decisione della Corte trae origine da una controversia tra una Stazione Appaltante pubblica, operante in materia di trasporti e una la società che aveva richiesto il risarcimento dei danni basandosi su 11 riserve iscritte durante l’esecuzione del contratto, secondo la normativa vigente propria del D.Lgs. 163/2006. Sia il Tribunale di prime cure che la Corte d’Appello avevano considerato tempestive le riserve, condannando la Stazione appaltante al relativo pagamento. Quest’ultima ha presentato ricorso dinanzi la Corte di Legittimità, sostenendo che le riserve, a pena di decadenza, avrebbero dovute essere iscritte nel libretto delle misure, essendo il primo atto contabile disponibile al ricevimento (iscrizione) delle stesse dopo il sorgere del fatto costitutivo.

Nel caso di specie non era stato istituito e regolarmente tenuto il registro di contabilità.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo che il registro di contabilità è l’unico documento ufficiale dove devono essere iscritte le riserve, poiché offre una visione complessiva dell’andamento dei lavori e dei costi dell’appalto. La Corte ha inoltre precisato che “in assenza del registro, l’appaltatore avrà la facoltà e non l’onere all’atto della firma d’inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati le riserve e le domande che crederà del proprio interesse”.

La Corte ha quindi ritenuto che in mancanza del registro di contabilità, venisse meno l’onere di iscrivere la riserva nel primo atto di contabilità utile immediatamente successivo.

In conclusione, gli Ermellini definiscono la natura del registro di contabilità quale solo documento nel quale le “pagine sono preventivamente numerate e firmate dall’ingegnere capo e dall’appaltatore e nel quale le singole partite siano iscritte “rigorosamente in ordine cronologico” (art. 52 r.d. n. 350/1895), per cui esso non può identificarsi né con il “libretto delle misure”, sul quale si annotano “la misura e la classificazione dei lavori” (art. 42 r.d. n. 350/1895), né con il “giornale dei lavori” di cui all’art. 40 del r.d. cit., in cui si registra settimanalmente la progressione dei lavori. Nell’appalto di opere pubbliche il registro di contabilità è, in realtà, l’unico documento non tenuto sul luogo dei lavori da cui emerge una visione d’insieme o unitaria dell’esecuzione dell’appalto; cosicché solo in esso si ha il dovere o l’onere di iscrivere le richieste dell’appaltatore a pena di decadenza, perché da esso soltanto è rilevabile l’incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell’appalto sia per il committente sia per l’appaltatore, appaltatore che, in particolare, in esso deve iscrivere immediatamente, in applicazione delle regole di diligenza e buona fede, i fatti che può prevedersi incideranno sulla contabilità dei lavori. Nell’appalto di opere pubbliche, pertanto, se è certo che una contabilità irricostruibile o informe non è il registro, tale non può essere qualsiasi documento contabile dal quale non risulti una visione complessiva e delle opere eseguite secondo il loro ordine cronologico e del rilievo che eventuali variazioni di esse possono avere sui costi dell’appalto per ambedue le parti contraenti. Nell’appalto di opere pubbliche è evidente, quindi, che un documento a fogli scomposti non può integrare il registro neppure provvisoriamente; cosicché, in assenza del registro, l’appaltatore avrà la “facoltà” e non l’onere “all’atto della firma d’inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati le riserve e le domande che crederà del proprio interesse” e in tal caso “le riserve e le domande non avranno efficacia e saranno considerate come non avvenute ove non siano ripetute nel registro di contabilità nei termini e nei modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54” (art. 89 r.d. 350/1895), una volta che lo stesso sia stato istituito. Nell’appalto di opere pubbliche solo con l’istituzione del registro sorge, invero,il dovere di iscrivere le riserve relative ai lavori eseguiti in precedenza” (v. Sent. n. 3525 del 24.3.2000).

La sentenza sottolinea l’importanza di mantenere un registro di contabilità accurato e completo per garantire la corretta gestione delle riserve e prevenire controversie legali. Gli operatori del settore sono pertanto invitati a seguire un approccio prudenziale, registrando le riserve in tutti i documenti contabili rilevanti, per evitare problemi derivanti da un quadro normativo a volte lacunoso.

 

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