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NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RUP: LE NUOVE LINEE GUIDA ANAC N. 3

Ad esito del recepimento del parere del Consiglio di Stato n. 1767 del 2.8.2016, l’ANAC ha pubblicato con Determinazione n. 1096 del 26.10.2016 linee-guida-n-3 di attuazione dell’art. 31, co. 5 , del D.Lgs. n. 50/2016.

Tali linee guida si occupano di definire una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile Unico del procedimento (RUP) e di integrare quanto già previsto dal Codice in merito agli ulteriori requisiti di professionalità richiesti in base alla complessità dei lavori.

Il predetto comma 5 dell’art. 31, tuttavia, non qualifica la natura di tale atto dell’Autorità, tuttavia si è dell’avviso che esso vada configurato alla stregua delle c.d. linee guida vincolanti, in ragione del fatto che, nel caso di specie, integrano la norma primaria, fornendo una “disciplina di maggiore dettaglio”, e danno indicazioni interpretative alle disposizioni già contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.

Tale considerazione è corroborata anche da quanto affermato nella relazione AIR che accompagna la pubblicazione delle citate linee guida e spiega le ragioni stesse dell’intervento dell’ANAC.

La relazione AIR, difatti, da evidenza delle motivazioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione di alcune scelte di fondo, affermando che “Le determinazioni adottate dall’Autorità con le Linee guida in argomento si propongono di raggiungere il necessario contemperamento tra la necessità di favorire la massima specializzazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti attraverso un’idonea qualificazione del RUP e l’esigenza di reperire figure professionali adeguate nell’ambito della dotazione organica delle stesse amministrazioni, evitando l’introduzione di requisiti troppo stringenti”.

Tale “necessario contemperamento” è proceduto di pari passo ad un’attività di semplificazione e razionalizzazione dei compiti, evitando l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee.

Peraltro, tanto le linee guida quanto la suddetta relazione si occupano di ribadire che, in ogni caso, l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 trova applicazione anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell’art. 114, ai settori speciali, ma non alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

Posto ciò, le linee guida in esame, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, affrontano varie tematiche da quelle concernenti le funzioni attribuite al RUP (distinguendo, ad esempio, tra compiti relativi alla fase di aggiudicazione e alla fase di esecuzione) fino alle incompatibilità del ruolo ricoperto.

Su quest’ultimo profilo, le linee guida prevedono che “Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”.

Con tale affermazione, l’Autorità sembra aver tenuto conto del filone giurisprudenziale – richiamato nel parere del Consiglio di Stato n. 1767 del 2.8.2016 – che puntualizza come non sia “revocabile in dubbio che la disposizione dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163 del 2006, dettata a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dei procedimenti di gara, impedisce la presenza nelle commissioni di gara di coloro che abbiano svolto un’attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto, in grado cioè di incidere sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte potendo condizionarne l’esito (ex multis, Cons. St., sez. V, 28 aprile 2014, n. 2191; 14 giugno 2013, n. 3316; sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4438; 29 ottobre 2010, n. 9577), d’altra parte deve sottolinearsi, per un verso, che tale incompatibilità deve riguardare effettivamente il contratto del cui affidamento si tratta e non può riferirsi genericamente ad incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altri appalti (Cons. St., sez. V, 25 luglio 2011, n. 4450; sez, III, 28 febbraio 2014, n. 942) e, per altro verso, che di tale situazione di incompatibilità deve essere fornita adeguata e ragionevole prova, non essendo sufficiente in tal senso il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità (dovendo la disposizione in questione, in quanto limitativa delle funzioni proprie dei funzionari dell’amministrazione, essere interpretata in senso restrittivo)” (Cons. Stato, V^, 23.3.2015, n. 1565).

Sotto altro aspetto, nel prescrivere i requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori, servizi o forniture, le linee guida stabiliscono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, il RUP dovrà possedere anche la qualifica di project manager.

I compiti del RUP, come già anticipato, vengono distinti in base alla fase della procedura, distinguendo tra attività relative alla programmazione, all’affidamento ed alla esecuzione della procedura medesima.

Appare certamente utile l’indicazione fornita dall’Autorità in merito alla valutazione dell’anomalia dell’offerta: in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è il bando di gara a indicare se la verifica della congruità spetta al RUP o se questi possa o debba avvalersi di una struttura di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 o di una commissione nominata ad hoc. Diversamente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’anomalia è svolta dal RUP di concerto con la commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Interessante, infine, anche il fatto che, nell’ambito di acquisiti generalizzati e aggregati, le funzioni del responsabile del procedimento vengono frazionate tra quelle di competenza del RUP della stazione appaltante e il RUP del modulo aggregativo.

 

 

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