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Nuova pronuncia della Giustizia Amministrativa sull’obbligatorietà della proroga dei termini in caso di inefficienza della piattaforma telematica di gara

In caso di inefficienza della piattaforma telematica di gara la nuova pronuncia della Giustizia Amministrativa sull’obbligatorietà della proroga dei termini.

A cura di Daniele Bracci,  Simona Gualtieri

piattaforma

Abstract

Nuova importante pronuncia giurisdizionale del TAR Sicilia, sede di Palermo, sulla proroga dei termini per la presentazione dell’offerta in favore dell’operatore economico che non abbia potuto completare l’invio della domanda di partecipazione alla procedura di gara per un errore nell’architettura della piattaforma di gara.

Sentenza TAR Palermo, sez. II, n. 2038 del 24.06.2024: sent_TAR PA_202402038_01

Con la recente sentenza n. 2038 del 24.06.2024, resa nell’ambito di un giudizio patrocinato vittoriosamente dallo Studio Legale Piselli&Partners, con un team composto dagli Avv.ti Daniele Bracci e Giulia Cerrelli, il TAR Sicilia, sede di Palermo, è tornato a pronunciarsi sul tema della obbligatorietà della rimessione in termini dell’operatore economico nel caso di difetto della piattaforma telematica di gara che abbia impedito la trasmissione della domanda di partecipazione, confermando la necessità di un approccio sostanziale che tuteli l’O.E. tanto in caso di malfunzionamenti transitori dei portali telematici quanto in caso di errori di architettura della procedura commessi a monte dalle SS.AA.

Nella vicenda esaminata, un operatore economico era stato escluso dalla procedura pubblica per non aver tempestivamente caricato la domanda di partecipazione sulla relativa piattaforma telematica entro il termine previsto dalla legge di gara.

Il mancato invio dell’offerta, però, era dipeso esclusivamente da anomalie della piattaforma di gara.

In particolare, l’operatore economico aveva diligentemente avviato le operazioni di caricamento della documentazione di gara prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, tuttavia, nonostante tutta la documentazione obbligatoria fosse stata carica entro i termini previsti, la piattaforma telematica non rendeva disponibile il tasto “invio” a causa della mancata allegazione di un documento meramente eventuale e facoltativo (per stessa disposizione della lex specialis), quale la procura, impedendo pertanto la trasmissione della domanda di partecipazione.

Nonostante le reiterate richieste di rimessioni in termini per la trasmissione dell’offerta alla luce degli evidenti malfunzionamenti della piattaforma telematica, la Stazione Appaltante riteneva di non ammettere l’operatore economico alla fase successiva della procedura di gara.

Con la pronuncia in esame, il TAR Sicilia, adito dall’aspirante concorrente, ha accolto le doglianze dell’operatore economico confermando che, considerato che l’impossibilità di presentare tempestivamente la domanda di partecipazione era dipesa unicamente dall’errata individuazione della procura quale documento obbligatorio sulla piattaforma di gara, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto necessariamente rimettere in termini il richiedente, consentendogli di presentare la propria offerta.

Il Collegio, difatti, ha ribadito che il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta di cui all’art. 25, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, deve ritenersi operante sia in caso di malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante che in caso di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta, atteso che le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico”, con conseguente attribuzione alla stazione appaltante del rischio della “causa ignota” del malfunzionamento informatico”.

Merita menzione, inoltre, un ulteriore aspetto della pronuncia in esame. Il TAR, in particolare, ha ritenuto infondate le eccezioni della Stazione Appaltante circa l’asserita negligenza dell’operatore il quale aveva iniziato il caricamento dei documenti volti alla partecipazione alla gara qualche ora prima della scadenza dei termini, tempistica non ritenuta congrua dall’Ente anche atteso anche che l’help desk seguiva orari d’ufficio non allineati con i termini di scadenza della domanda.

Sul punto, il TAR ha confermato la bontà della condotta dell’Operatore Economico considerato che il disciplinare di gara non onerava i potenziali offerenti di iniziare il caricamento entro un termine iniziale, né avrebbe dovuto ripercuotersi sulla parte privata la scelta della Stazione Appaltante di prevedere un termine ultimo di presentazione delle offerte del tutto scoordinato con gli orari di funzionamento dell’help desk.

 

 

 

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