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“OPERE EXTRA”: CONTROLLO PREVENTIVO DELLA P.A. IN LUOGO DELL’EVIDENZA PUBBLICA

Il D.Lgs n. 50/2016 non si applica allorché la P.A. stipuli una convenzione urbanistica con la quale il soggetto attuatore del piano o del programma urbanistico si impegni alla realizzazione di un’opera pubblica, a sua cura e spesa, ossia senza scomputarne il valore dai contributi dovuti al Comune.

In tali casi, prima della stipula della convenzione urbanistica, la P.A. dovrà valutare il progetto di fattibilità delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dal soggetto attuatore.

La convenzione urbanistica disciplinerà le conseguenze in caso di inadempimento.

E’ quanto previsto dall’art. 20 del citato decreto, che sottrae alle regole dell’evidenza pubblica le c.d. “opere extra”, vale a dire quelle opere pubbliche previste dalla convenzione in aggiunta alle opere di urbanizzazione che il soggetto attuatore dovrà eseguire nel rispetto degli standard urbanistici normativamente imposti.

Con tale previsione il Legislatore si distacca dalle indicazioni dettate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la quale, con la determinazione n. 4/2008, aveva precisato che il costo delle “opere extra” sebbene non scomputato dai contributi ordinari, rappresentava comunque un corrispettivo riconosciuto al Comune a fronte dell’approvazione del progetto di sviluppo. Pertanto, non trattandosi di opere eseguite dal soggetto attuatore in spirito di liberalità, avrebbero dovuto seguire le procedure di evidenza pubblica per la selezione dei soggetti chiamati a realizzarli.

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