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OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO NEL D.Lgs n. 50/2016

Nel D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie non funzionali all’intervento e secondarie a scomputo, sebbene di importo inferiore alla soglia comunitaria, è assoggettato alle procedure ordinarie.

Resta fermo il richiamo alla disciplina dettata dall’art. 16, co. 2-bis del DPR n. 380/2001 per le urbanizzazioni primarie a scomputo funzionali all’intervento, sotto soglia comunitaria, in ordine alle quali non si applica la disciplina in materia di contratti pubblici.

Il D.Lgs n. 163/2006 contemplava una disciplina differente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

rete fognariaIn specie, quelle di importo superiore alla soglia comunitaria, sia primarie che secondarie, dovevano formare oggetto di gara.

Diversamente, l’affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo, sotto soglia, doveva seguire la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti idonei.

A seguito dell’introduzione, ad opera del Decreto ‘salva Italia’, del comma 2-bis all’art. 16 del DPR n. 380/2001, le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia comunitaria, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica, potevano essere eseguite direttamente dal titolare del permesso di costruire, o da quest’ultimo assegnate a terzi, senza applicare il D.Lgs n. 163/2006. Tuttavia, laddove fosse venuto meno il requisito della funzionalità, si sarebbe dovuto applicare l’art. 122, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006, ossia la procedura negoziata su richiamata.

Il D.Lgs n. 50/2016, assoggetta le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo, di importo superiore alla soglia comunitaria, alla procedura ad evidenza pubblica ivi prevista.

Le urbanizzazioni primarie a scomputo sotto soglia, funzionali agli interventi di trasformazione urbanistica seguitano ad essere disciplinate dall’art. 16, comma 2-bis del DPR n. 380/2001. In tal caso, dunque, le opere potranno essere eseguite senza l’osservanza delle regole di evidenza pubblica per la scelta dell’appaltatore.

Alle urbanizzazioni primarie non funzionali agli interventi di trasformazione urbanistica e secondarie, a scomputo, di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base alla nuova disciplina, non si applicherà la procedura negoziata ma, a termini dell’art. 36, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, dovrà essere applicata la procedura ordinaria con avviso o bando di gara.

Per l’affidamento delle urbanizzazioni primarie a scomputo sotto soglia, il discrimine tra l’applicazione o meno della disciplina ad evidenza pubblica è il concetto di “funzionalità”.

Occorre capire, quindi, se il comma 2-bis dell’art. 16 del DPR n. 380/2001 si riferisce alle opere di urbanizzazione primaria strumentali solo al singolo edificio, ovvero anche agli interventi complessi ma unitari.

La “funzionalità” va valutata con riferimento all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio e quindi dall’incremento del carico urbanistico determinato dal nuovo insediamento.

In tal senso, non è funzionale all’intervento, sebbene opera di urbanizzazione primaria, l’impianto di illuminazione di un parco pubblico o lo spazio a verde attrezzato, vi è più se realizzati a distanza delle funzioni residenziali oggetto di pianificazione.

E’ urbanizzazione primaria, funzionale all’intervento, la rete fognaria a servizio di un nuovo complesso residenziale.

A contrario la funzionalità verrebbe meno laddove si trattasse di lavori genericamente volti al miglioramento generale della rete fognaria, slegati da qualsivoglia incremento del carico urbanistico.

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