PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: LE NUOVE LINEE GUIDA ANAC
Con delibera n. 318 del 28 marzo 2018, ed in attuazione dell’art. 181, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’Autorità Anticorruzione ha emanato le Linee Guida n. 9, relative alle modalità di monitoraggio, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).
L’approvazione del documento è stata preceduta dall’acquisizione del parere obbligatorio del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell’AGCOM, nonché del Consiglio di Stato (par. n. 755 del 29 marzo 2017).
Nella delibera in commento, l’ANAC ha ricordato la peculiare natura dei contratti di PPP, quali strumenti di collaborazione tra settore pubblico e privato, aventi lo scopo di realizzare opere e/o gestire servizi mediante la suddivisione tra le parti dei rischi legati all’operazione, sulla base delle relative competenze di gestione, fermo restando che (come disposto dall’articolo 180, comma 3, del codice stesso) è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera.
In tal senso, si legge nelle L.G. in parola, Il PPP si configura come un complesso genus contrattuale, riferibile a più modelli specifici: necessaria, dunque, la predisposizione di un approccio di gestione multidisciplinare, che preveda l’affiancamento di figure professionali giuridiche, economiche e tecniche.
Invero, viene chiarito nelle Linee Guida, è prevista l’introduzione di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che richiede l’istituzione di strutture organizzative stabili, destinate al processo di acquisizione di beni, servizi o lavori e la presenza, in tali strutture, di dipendenti aventi specifiche competenze.
Le nuove L.G. sono strutturate in due parti.
La prima riguarda l’identificazione e valutazione dei rischi (analisi, classificazione ed allocazione), in considerazione della rilevanza che tale fase preliminare di impostazione ed elaborazione assume ai fini della buona riuscita delle delle operazioni di PPP e dell’efficace controllo sulla corretta esecuzione dei contratti (art. 213, comma 2, D.Lgs.50/2016).
Nella seconda parte sono indicate le specifiche modalità di controllo (corretta definizione delle clausole contrattuali, matrice dei rischi, resoconto economico-gestionale) dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici.