PUBBLICATE IN GAZZETTA LE LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE ADOTTATE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
G.U., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016 e relativo allegato
Con comunicato del 22 luglio 2016, pubblicato in G.U. n. 170 di pari data, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha esercitato la facoltà prevista dal Regolamento di esecuzione UE in materia di “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo”, in breve DGUE.
L’intervento Ministeriale segue l’adozione, a livello europeo, del Modello di Formulario del DGUE di cui al regolamento di esecuzione della Commissione Europea, UE 2016/7 del 5 gennaio 2016, pubblicato nella GUCE L 3/16 del 6 gennaio 2016 ed entrato in vigore il 20° giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il regolamento UE contempla espressamente la facoltà, per gli stati membri, di adottare linee guida inerenti l’utilizzo del DGUE al fine di chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti al fine dell’utilizzo del medesimo DGUE.
Nell’ambito dell’esercizio della facoltà contemplata nel regolamento europeo in materia è, quindi, intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con il comunicato in considerazione al quale è allegato apposito modello “conformato” di DGUE che tiene conto delle specificità, per come esposto nel testo del comunicato, delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016 con il quale lo Stato Italiano ha recepito le direttive di c.d. terza generazione.
Ci troviamo dinanzi ad un modello auto dichiarativo standardizzato, al livello europeo, per i requisiti di carattere generale e speciale, sostitutivo degli schemi predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, ed utilizzabile dagli operatori economici per partecipare ad una singola procedura di gara, ma riutilizzabile in procedure di gara successive ove siano confermate le dichiarazioni ivi contenute.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e delle concessioni, e nello specifico in ragione del disposto dell’art. 85 del D.Lgs n. 50/2016, di recepimento nello sul punto dell’art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, l’utilizzo del DGUE è divenuto operativo anche in Italia.
L’art. 85 del nuovo codice dei contratti e delle concessioni statuisce, infatti, che: “Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, consiste e in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
- a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83;
- c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 91.
- Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89”.
Il DGUE sostanzia, nella pratica, uno strumento di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, sia in capo alle amministrazioni aggiudicatrici che agli enti aggiudicatori come pure in capo agli operatori economici, nell’ottica della creazione di un elenco completo di banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici che possano essere consultate dalle stazioni appaltanti degli Stati membri.
Il Comunicato prevede l’utilizzazione del DGUE per tutte le procedure di gara di appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali oltreché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato contemplate dal Codice. Inoltre ne è prevista l’utilizzazione anche per tutte le procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, fatta eccezione per l’ipotesi di affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00 (art. 36 comma 2, lett. a) del Codice) per le quali l’utilizzo del DGUE è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante.
Ne è previsto l’utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza pubblicazione di bando e di cui all’art. 63 comma 2, lett. a) del Codice, mentre nelle altre ipotesi contemplate dall’art. 63 il suo utilizzo è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante.
Le linee guida Ministeriali esaminano, quindi, la struttura del DGUE e forniscono indicazioni per la sua compilazione e, tenendo conto del recepimento delle direttive operato a livello nazionale, evidenziano, per alcuni aspetti, la necessità di conformazione delle fattispecie previste dal formulario di modello UE alle disposizioni nazionali di recepimento delle direttive.
Così, a titolo esemplificativo, con riferimento ai motivi di esclusione legati all’ insolvenza, le linee guida dispongono che le fattispecie del DGUE UE, vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lett. b) dell’art. 80 del codice, inserendo, altresì, i riferimenti dell’eventuale autorizzazione del curatore all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110 comma 3, lett. a) del Codice nonché l’eventuale autorizzazione del giudice delegato, in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 110, comma 3 lett. b) del codice.
Ed ancora, è disposta la conformazione del modello DUGE UE anche per l’aspetto relativo al riferimento ivi contenuto all’amministrazione controllata, in quanto non prevista dal vigente ordinamento nazionale, e tantomeno dal codice dei contratti, quale causa di esclusione legata ad ipotesi di insolvenza.
Come pure, a titolo esemplificativo, è prevista la conformazione del modello di DUGE UE nella parte relativa alla violazione degli obblighi in materia ambientale, sociale e di lavoro (art. 30 comma 3 del codice) con la specifica delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro secondo le previsioni di cui alla lettera a) del comma 5 dell’art. 80.
Anche in materia di self-cleaning lo schema di DGUE UE, è conformato con l’inserimento delle informazioni necessarie a consentire alla stazione appaltante di valutare l’adeguatezza del comportamento di autodisciplina posto in essere dall’operatore economico.
La conformazione del modello DGUE UE, è stata evidentemente più importante nella parte terza, ed in particolare nella sezione D inerente i motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, in questo caso dall’art. 80 comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del codice e dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, quest’ultima relativa al pantouflage o revolving door (dichiarazione dell’operatore economico di non avere concluso rapporto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico).,
Le dichiarazione oggetto di DGUE dovranno, come specificato dal Comunicato Ministeriale, essere rese in conformità agli articoli 40, 43,46 e 76 d.p.r. n. 445/2000.
Il comunicato, come detto, si completa con l’allegazione di un modello di DGUE “conformato” e dopo avere premesso che in questa materia si è dinanzi ad un periodo di sperimentazione applicativa non è esclusa, anzi è scontato, l’adeguamento delle linee guida alle esigenze che si dovessero manifestare medio tempore con previsione di necessari chiarimenti integrativi del comunicato.