RIFORMA APPALTI: STAZIONI E IMPRESE SOLO QUALIFICATE

Italia Oggi Sette 180416

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entrerà in vigore il Decreto Legislativo relativo al Nuovo Codice dei Contratti e delle Concessioni.

L’Avv. Gianni Marco Di Paolo, fa il punto, allora, sulla riforma, proponendo un focus sulla qualificazione nell’articolo “Stazioni e imprese solo qualificate” pubblicato da Italia Oggi Sette del 18 aprile.

 

 

 

Questi, in sintesi, punti emersi:

La qualificazione delle stazioni appaltanti

  • Il nuovo Codice introduce la qualificazione delle stazione appaltanti con l’obiettivo di un avvicinamento al sistema di qualificazione già previsto per gli operatori economici
  • La qualificazione delle stazioni appaltanti ha lo scopo di favorire la centralizzazione e la professionalizzazione della committenza
  • La qualificazione avverrà in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo
  • La qualificazione sarà valida per cinque anni e potrà essere rivista a seguito di verifica dell’ANAC, anche a campione, o su richiesta della stazione appaltante
  • L’ANAC non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che intenderanno affidare appalti non rientranti nella qualificazione conseguita

 

La qualificazione degli operatori economici

  • Negli appalti di lavori resta in vigore il sistema delle attestazioni SOA ma viene demandato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ANAC, il compito di individuare entro un anno eventuali sistemi di qualificazione alternativi
  • Negli appalti di servizi e forniture resta in vigore la possibilità delle stazioni appaltanti di richiedere i singoli requisiti di ordine speciale; vengono tuttavia introdotti due nuovi requisiti di capacità economico finanziaria: il rapporto tra attività e passività contabili e l’adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali
  • Sia per i lavori che per i servizi e le forniture vengono introdotti i c.d. criteri reputazionali, che attribuiranno rilievo al contenimento dei costi e dei tempi nell’esecuzione della commessa, nonché al “tasso di litigiosità” delle imprese

 

 

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