LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’articolo 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016 disciplina le ipotesi in cui le Stazione Appaltanti possono (o devono) procedere alla risoluzione del contratto.
Di particolare rilevanza quanto disposto al comma 1 con specifico riferimento alle modifiche sostanziali del contratto, per la cui definizione occorre rinviare al precedente articolo 106, comma 4, nonché alle ipotesi di affidamenti di lavori supplementari od introduzione di varianti in corso d’opera che abbiano superato la soglia di cui all’articolo 106 comma 7, ovverosia il 50% dell’importo contrattuale.
Da segnalare che le fattispecie contemplate al comma 1 dell’articolo 108, tra le quali, peraltro, figura l’esistenza in capo all’aggiudicatario di un motivo di esclusione di cui all’articolo 80 comma 1, vengono precedute dalla seguente locuzione “le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico…” lasciando intendere che la risoluzione sia eventuale, non automatica, e possa quindi anche essere evitata da parte della Stazione Appaltante lì dove adeguatamente motivata e nel contemperamento dell’interesse pubblico alla prosecuzione del contratto.
Il successivo comma 2 individua due casi in cui la risoluzione del contratto deve essere senz’altro disposta e non può, quindi, essere oggetto di alcuna valutazione comparativa di interessi da parte della Stazione Appaltante.
Il primo è quello della intervenuta decadenza dall’attestazione di qualificazione per falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
Identica disposizione era contenuta nell’abrogato comma 1 bis dell’articolo 135 del D.Lgs. 163/06.
Il secondo riguarda l’applicazione, in via definitiva, di misure di prevenzione ovvero ipotesi di condanna penale passata in giudicato per i reati enucleati dal precedente articolo 80 del Nuovo Codice.
In tal caso, quindi, scompare il riferimento contenuto nel Codice abrogato alla valutazione, da parte della Stazione Appaltante, dello stato dei luoghi e “eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento” (articolo 135, comma 1 D.Lgs. 163/06), di modo che non vi è più alcuno spazio o margine per valutazioni da parte della Stazione Appaltante che dovrà, senz’altro, disporre la risoluzione del contratto di appalto.
I successivi commi 3 e 4 riguardano l’inadempimento contrattuale da parte del soggetto esecutore .
Il comma 3 fa riferimento ad inadempimenti che incidono sulla qualità della prestazione contrattuale offerta (vizi di esecuzione, difformità della prestazione). La risoluzione interviene a seguito della contestazione degli addebiti e della assegnazione all’esecutore del termine (non inferiore a 15 giorni) per poter interloquire con il responsabile del procedimento il quale, acquisite dette valutazioni, se negativamente considerate, propone la risoluzione del contratto.
Anche in tal caso non si registra alcuna significativa novità rispetto a quanto disciplinato dall’abrogato articolo 136, comma 1 del D.Lgs. 163/06.
Diversamente nel comma 4 che regolamenta l’ipotesi in cui si addivenga alla risoluzione per grave ritardo dell’esecutore scompare qualunque riferimento al Responsabile del Procedimento e stando al dato letterale della norma la risoluzione parrebbe essere quasi automaticamente disposta da parte della Stazione Appaltante nel momento in cui il Direttore dei Lavori trasmette alla stessa il verbale, redatto in contraddittorio con l’appaltatore, nel quale viene dato atto che quest’ultimo non ha rispettato il termine ad adempiere allo stesso assegnato dal Direttore dei Lavori (ovverosia, nel caso di servizi e forniture, dal Direttore dell’Esecuzione).
Si deve, tuttavia, ricordare che il ruolo del Responsabile del Procedimento, soprattutto in ragione di quanto disposto all’articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato ulteriormente rafforzato rispetto al passato e, quindi, si può ragionevolmente ritenere che, anche nel caso di grave ritardo, alla pari di quanto disciplinato dal precedente comma 3, la risoluzione del contratto debba comunque passare attraverso una valutazione ed una proposta di quest’ultimo soggetto.