SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA: PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA ANAC
Con delibera 21 febbraio 2018 n. 138, l’ANAC ha approvato le nuove Linee Guida relative all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; l’aggiornamento si è reso necessario al fine di adeguare le precedenti L.G. (del. n. 973 del 14 settembre 2016) alle modifiche apportate al Codice degli Appalti dal D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017.
L’Autorità ha così provveduto a recepire le novità introdotte dal richiamato Correttivo, nonché i chiarimenti forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nella dichiarata ottica di predisporre un corpus normativo il più possibile organico ed omogeneo.
Come evidenziato nella Relazione Illustrativa allegata, i punti più rilevanti del documento riguardano nello specifico:
– l’ampliamento dell’ambito oggettivo dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del codice, nel cui novero si ricomprende ora anche l’attività del direttore dell’esecuzione;
– l’introduzione di due nuove fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici, per appalti con componente tecnologica o innovativa prevalente (nuovi commi 1-bis e 1-ter art.59);
– nuove indicazioni operative sulle modalità di valutazione delle prevalenze e sull’adozione della determina a contrarre;
– l’inserimento del principio di rotazione degli affidamenti (nuovo art. 36, commi 1 e 7);
– la possibilità di ricorso, per i servizi in parola e per altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro, alle procedure di gara di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice, in luogo del ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta;
– l’introduzione di modifiche in relazione alla validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato, con riguardo soprattutto alla relativa tempistica (art. 26, comma 8-bis);
– l’adeguamento dei punteggi in sede applicativa, a seguito dell’introduzione di un tetto massimo per il punteggio economico superiore a quello indicato dalle precedenti Linee Guida (nuovo comma 10-bis dell’art. 95);
– la possibilità per professionisti singoli e associati di ricomprendere tra le unità minime di tecnici le stesse figure previste per le società di ingegneria.
L’Anac ha poi ritenuto di specificare, al punto 4 della parte Parte II, che «la stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi», così da evitare che i Committenti Pubblici richiedano, come avveniva nella vigenza del precedente art. 111 del D.Lgs. 163/2006, una polizza di responsabilità civile professionale specifica per l’attività oggetto di affidamento, stante il già previsto obbligo per i professionisti di dotarsi di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale (art. 24, comma 4).
E’ stato inoltre inserito un espresso richiamo all’art. 36, comma 5 del codice, il quale prevede, in caso di ricorso alla procedura negoziata, la verifica dei requisiti solo sull’aggiudicatario, specificando che essa debba riguardare anche quelli economici, finanziari e tecnico professionali, laddove richiesti nella lettera di invito.