Decreto Legislativo n. 164/2024: il correttivo alla riforma Cartabia sul processo civile in vigore dal 26 novembre 2024
Decreto Legislativo n. 164/2024: il correttivo alla riforma Cartabia sul processo civile in vigore dal 26 novembre 2024
A cura di Avv. Ugo Altomare, Dott.ssa Angelica Coppola
Abstract
L’11 novembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 164/2024, che introduce nuove modifiche al processo civile. Tale intervento, oltre a semplificare e ottimizzare la normativa introdotta dalla Riforma Cartabia, codifica prassi operative già emerse grazie all’adozione del processo telematico. Tra le principali novità, il decreto elimina i riferimenti agli atti cartacei e promuove l’utilizzo esclusivo di strumenti digitali, come la trasmissione di comunicazioni e notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC). Le modifiche mirano a rendere il sistema processuale più efficiente, chiaro e coerente.
Le principali novità introdotte
- Notificazioni
- Contenuto dell’atto di citazione
- Verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.
- Impugnazioni
- Rito semplificato
- Applicazione
Notificazioni
La PEC diventa lo strumento principale per le notificazioni telematiche. L’art. 149-bis c.p.c. riformulato stabilisce che la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento in cui il documento informatico è consegnato all’ufficiale giudiziario, e per il destinatario, nel momento in cui il suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato genera la ricevuta di avvenuta consegna.
Contenuto dell’atto di citazione
L’art. 163 c.p.c. riformato prevede che l’atto di citazione debba contenere, quale contenuto minimo, l’indirizzo PEC del convenuto e delle persone che lo rappresentano o assistono. La mancata indicazione di tali informazioni comporta la nullità dell’atto, salvo che il giudice conceda un termine per la sua rinnovazione, come previsto dall’art. 164 c.p.c..
Verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.
Pur mantenendo l’impostazione introdotta dalla Riforma Cartabia, la norma di cui all’art. 171-bis c.p.c. prevede alcune innovazioni relative all’esito delle verifiche preliminari:
- Qualora sia necessario differire la prima udienza (ad esempio per integrare il contraddittorio, rinnovare l’atto introduttivo o chiamare in causa terzi), il giudice esegue una nuova verifica preliminare almeno 55 giorni prima dell’udienza stessa.
- Qualora non sia necessario differire la prima udienza al fine di integrare il contraddittorio, il giudice conferma o rinvia la prima udienza, segnalando alle parti eventuali questioni rilevabili d’ufficio di cui richiede la trattazione nelle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Inoltre, la verifica in ordine alla adeguatezza del rito scelto, precedentemente disciplinata dall’ora abrogato art. 183-bis c.p.c., viene anticipata alla fase delle verifiche preliminari. In caso di conversione dal rito ordinario al rito semplificato, il giudice fissa una nuova udienza e concede alle parti un termine per adeguare i propri atti difensivi.
Impugnazioni
Per non aggravare la parte e il suo difensore, è stata abrogata la necessità di una nuova procura del cliente in caso di proposta negativa, da parte del giudice relatore, sull’esito del ricorso (art. 380-bis c.p.c.).
I termini per la revocazione della sentenza della Suprema Corte in caso di contrasto con una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo sono stati allineati ai termini che rendono definitiva la pronuncia della Cedu (sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva), ex art. 391-quater c.p.c..
Rito semplificato
Il nuovo art. 281-decies c.p.c. definisce i confini di applicazione del rito semplificato, evidenziando l’intenzione del legislatore di promuoverne l’utilizzo. Tale scelta mira a evitare che le parti, anche solo per finalità dilatorie, richiedano e ottengano dal giudice il passaggio dal rito semplificato a quello ordinario. La riforma apporta modifiche significative al secondo comma, che in precedenza, con una formulazione poco chiara, stabiliva che nelle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica la domanda potesse essere proposta con il rito sommario di cognizione. Ora il comma è stato integrato con un’ulteriore precisazione, disponendo che solo nelle cause trattate dal tribunale in composizione monocratica il procedimento possa essere introdotto con le modalità del rito semplificato, anche in assenza dei presupposti indicati nel primo comma. In questo modo si conferma che il rito semplificato di cognizione costituisce la modalità ordinaria dinanzi al giudice monocratico.
Particolarmente rilevante è l’introduzione del nuovo terzo comma, che stabilisce che le opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi e ai decreti ingiuntivi debbano essere proposte secondo il rito semplificato di cognizione. Questa innovazione risolve il dibattito nato dalla permanenza del vecchio rito per queste fattispecie, dovuto al fatto che le norme relative facevano riferimento espresso alla citazione.
L’articolo 281-undecies introduce inoltre modifiche sulla forma della domanda. Il ricorso introduttivo deve contenere, oltre alle indicazioni già previste dai numeri 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell’art. 163 c.p.c. in coerenza con il rito ordinario, ulteriori avvertimenti. Tra questi vi è l’indicazione che la costituzione oltre i termini previsti dal secondo comma comporta le decadenze previste dai commi terzo e quarto; che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, salvo i casi previsti dall’art. 86 c.p.c. o da leggi speciali; e che la parte, se ne ricorrono i presupposti, può richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non è più richiesto il riferimento al numero 7 dell’art. 163, poiché tale indicazione è specifica per i giudizi introdotti con citazione. Ciò implica la necessità di prestare attenzione nella redazione del ricorso e di adeguare gli avvertimenti alle nuove disposizioni.
Il secondo comma stabilisce inoltre che il decreto di comparizione venga redatto dal giudice istruttore, eliminando ogni dubbio circa il soggetto incaricato di predisporlo e firmarlo nei procedimenti collegiali, superando così l’incertezza se tale compito spettasse al collegio, al presidente o al giudice istruttore.
Il nuovo terzo comma dell’art. 281-duodecies chiarisce che, alla prima udienza, l’attore deve proporre, a pena di decadenza, eventuali ulteriori domande derivanti dalla riconvenzionale o dalle eccezioni sollevate dal convenuto. Il quarto comma disciplina invece con maggiore precisione i casi in cui, durante la prima udienza, solitamente dedicata all’ammissione dei mezzi istruttori, si renda necessario un rinvio. In tale eventualità, si applicano i termini di venti e dieci giorni per la definizione delle richieste probatorie, per la precisazione delle domande ed eccezioni e per la prova contraria e le repliche. Mentre il testo precedente subordinava il rinvio alla richiesta delle parti e alla sussistenza di un giustificato motivo, la nuova norma prevede che il rinvio sia giustificato solo da esigenze emerse in seguito alle difese della controparte. Pertanto, il rinvio sarà possibile nei casi standard solo se il convenuto si costituisce all’udienza o se emergono nuove difese nella prima comparizione.
L’art. 281-terdecies regola la fase decisionale, specificando che nei giudizi collegiali la discussione, ai sensi dell’art. 281-sexies, deve avvenire dinanzi al giudice relatore, il quale si ritira in camera di consiglio per riferire al collegio e decidere, depositando la sentenza entro sessanta giorni. È prevista, inoltre, la possibilità per una delle parti di richiedere la decisione secondo l’art. 275-bis c.p.c.
Infine, è opportuno evidenziare le modifiche di carattere terminologico all’art. 281-sexies. La versione post-riforma Cartabia, infatti, si è adeguata all’informatizzazione degli uffici giudiziari, eliminando espressioni desuete riferite all’era cartacea del processo. In particolare, nel secondo comma è stato eliminato il riferimento alla “cancelleria” come luogo di deposito necessario per la pubblicazione della sentenza letta in udienza all’esito della trattazione orale. La pubblicazione della sentenza, già nei fatti informatizzata, ora si perfeziona con la sottoscrizione da parte del giudice e il deposito immediato nel sistema telematico, eliminando ogni passaggio intermedio.
Applicazione
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 26 novembre 2024 e si applicano ai procedimenti avviati successivamente al 28 febbraio 2023.