IMPOSTA DI BOLLO NEL NUOVO CODICE APPALTI: FACCIAMO IL PUNTO
IMPOSTA DI BOLLO NEL NUOVO CODICE APPALTI: FACCIAMO IL PUNTO
L’approfondimento a cura degli Avv.ti Giulio Nardelli e Beatrice Iommi
Abstract
L’art. 18 del nuovo Codice Appalti, nonché all’allegato I.4 al Codice stesso, introducono nuove disposizioni in materia di imposta di bollo con lo scopo di regolamentarne le modalità di calcolo e di versamento al momento della stipulazione del contratto d’appalto.
Con intento chiarificatore è da ultimo intervenuta la Circolare n. 22/E datata 22 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito dei chiarimenti in riferimento all’ambito applicativo ed alla decorrenza temporale di tali nuove modalità operative.
Indice
L’art. 18 del nuovo Codice Appalti
Il comma 10 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che
«con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
L’onere tributario è pertanto posto a carico dell’Appaltatore che è tenuto ad assolverlo una tantum al momento della stipula del contratto d’appalto, seguendo le indicazioni fornite all’interno della tabella A annessa all’allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023.
Più nello specifico, il valore dell’imposta è determinato sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto contrattualmente, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprensivo di eventuali opzioni o proroghe esplicitamente stabilite nella documentazione di gara. L’allegato chiarisce inoltre che sono ritenuti esenti dall’imposta di bollo tutti gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €.
É bene precisare sul punto che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come tale nuova modalità di determinazione dell’imposta di bollo si applichi in maniera indistinta ai contratti rogati o semplicemente autenticati dal notaio o da altro pubblico ufficiale, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, per i quali invece il D.P.R. n. 642 del 1972 (“Disciplina sull’imposta di Bollo” in vigore dal 1 gennaio 1973) prevede (all’interno della Tariffa annessa) una differente misura forfetaria del tributo.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con propria circolare dello scorso luglio l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarificare alcuni aspetti delicati della nuova disciplina introdotta.
a) Gli atti soggetti all’imposta
L’allegato 1.4. al Codice Appalti prevede che: “Il pagamento dell’imposta (…) ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”.
L’Ente della riscossione ha chiarito pertanto che in relazione ai documenti di cui all’art. 13, punto 1, D.P.R. 642/72 continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e di versamento dell’imposta previste all’interno del Decreto. Si tratta delle “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare”. E analogamente dicasi per tutti gli altri atti diversi da quelli appena citati, che precedono la stipula del contratto d’appalto e che fanno capo tanto al futuro aggiudicatario quanto agli altri operatori economici.
Alla luce di quanto sopra, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere l’onere tributario al momento della stipula del contratto secondo le nuove modalità, scomputando a tal uopo l’imposta di bollo già versata all’Erario nella fase precedente alla stipula secondo le modalità di calcolo e versamento dettate dal D.P.R. 642/1972 fino a concorrenza dell’importo dovuto.
Una volta eseguito il versamento, nessun altro onere impositivo è posto a carico dell’aggiudicatario nella fase esecutiva del contratto, salvo diversa espressa previsione pattizia prevista in sede contrattuale.
b) La solidarietà passiva
L’Agenzia della riscossione ha inoltre fornito chiarimenti in relazione al soggetto passivo d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, ancora ferma l’applicabilità della solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta di bollo e delle relative sanzioni amministrative, in caso di mancata corresponsione, di cui all’art. 22 del D.P.R. 642/1972.
Tuttavia, è bene tenere a mente che nel caso in cui la Stazione Appaltante sia una Pubblica Amministrazione dello Stato la regola di cui sopra viene derogata ed il pagamento dell’imposta di bollo è posta a carico esclusivo del soggetto aggiudicatario (sul punto v. art. 8 D.P.R. 642 del 1972).
c) Le modalità telematiche di versamento
In conclusione, il nuovo Codice Appalti prevede che le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo siano determinate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
A tal fine, il 28 giugno 2023 è stato emesso il provvedimento nr. 240013/2023, che prevede, in deroga alle disposizioni del DPR 642/1972, il pagamento mediante apposito Modello F24 (ELIDE). Inoltre, in linea con l’obiettivo della trasformazione digitale il Codice demanda all’Agenzia delle Entrate di stabilire ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche mediante l’utilizzo della Piattaforma “Pago P.A.” istituita mediante il Codice dell’Amministrazione digitale.