APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE: LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DETTA LE REGOLE

In virtù del principio sancito dall’art. 15 della legge n. 218 del 1995, che impone l’applicazione della legge straniera secondo “i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo“, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello, dettando il principio di diritto da applicare nella specifica fattispecie, dopo avere sancito che il giudice italiano, nell’applicare la legge straniera, non può prescindere dal tenere in debito conto degli sviluppi giurisprudenziali interpretativi intercorsi nell’ordinamento di riferimento.
Posto che, nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente individuato la legge applicabile sulla scorta dell’art. 4 della Convenzione di Roma del giugno del 1980 la Suprema Corte ha però cassato la decisione della Corte di Appello avendo quest’ultima erroneameamente ancorato il proprio convincimento ad una giurisprudenza risalente e ormai superata da un indirizzo di segno opposto ormai consolidato, così violando quanto imposto dall’art. 15 della legge n. 218 del 1995 per non avere  “… fatto corretta applicazione di tale norma secondo i criteri ermeneutici adottati nel tempo dall’ordinamento la cui disciplina regola la fattispecie concreta”.
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