I TERMINI PER ESPERIRE L’AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONNESSA A QUELLA DI ACCERTAMENTO

Il caso dell’illegittimità dell’aggiudicazione di una gara avvenuta in assenza di pubblicazione di un bando di gara.

Corte di giustizia europeaLa recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V^, del 26 novembre 2015, C – 166/14 ha statuito il seguente principio: Il diritto dell’Unione europea, segnatamente il principio di effettività, osta ad una normativa nazionale che subordina la proposizione di un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento danni per violazione di una norma in materia di appalti pubblici al previo accertamento dell’illegittimità della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione per mancata previa pubblicazione di un bando di gara, qualora tale azione di accertamento di illegittimità sia soggetta ad un termine di decadenza di sei mesi a partire dal giorno successivo alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, indipendentemente dalla circostanza che colui che propone l’azione fosse o meno in grado di conoscere l’esistenza dell’illegittimità di tale decisione dell’amministrazione aggiudicatrice.”

In particolare, con riferimento al primo profilo, ovvero al termine di sei mesi per proporre l’azione di accertamento dell’illegittimità di una procedura ad evidenza pubblica in assenza di pubblicazione del bando di gara, la Corte di Giustizia ha concluso nel senso di ritenere tale previsione conforme al disposto di cui all’art. 2 septies, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 89/665, con la conseguenza che il contratto eventualmente stipulato sarà privo di effetti.

In seguito, la Corte di Giustizia si è soffermata su un altro e diverso profilo concernente la possibilità di proporre un’azione di risarcimento danni connessa all’esercizio dell’azione di accertamento, solamente laddove, come previsto dalla normativa austriaca, la procedura di evidenza pubblica di cui si chiede l’annullamento sia considerata illegittima.

In omaggio ai noti principi di equivalenza e di effettività, la Corte di Giustizia ha concluso nel senso che laddove l’azione di risarcimento danni sia subordinata alla constatazione dell’illegittimità della procedura di aggiudicazione dell’appalto (azione quest’ultima proponibile nel più ampio termine di sei mesi decorrente dal giorno successivo alla data della stipula del contratto) risulterebbe eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di proporre un’azione per risarcimento danni.

Si può dunque concludere che, in assenza della previa pubblicazione del bando di gara, un termine semestrale fissato in base ai criteri sopra richiamati rischia di non consentire al danneggiato di raccogliere le informazioni necessarie al fine dell’esercizio di un’eventuale azione di risarcimento del danno, con la conseguenza di lasciare il soggetto (quasi) privo di tutela risarcitoria.

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