ACCESSO AGLI ATTI DELLA PA, DIRITTO ALLA RISERVATEZZA ED OBBLIGHI DI TRASPARENZA: IL NECESSARIO BILANCIAMENTO DI INTERESSI SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE
Con la Sentenza 21 febbraio 2019, n.20, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 33/13 (come introdotti dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 97/16), nella parte in cui tale disposizione estende a tutti i titolari di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione gli obblighi di pubblicazione originariamente gravanti sui soli titolari di incarichi politici, con particolare riferimento a quelli stabiliti:
- dall’art. 14, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/13, riguardanti “i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici”;
- dall’art. 14, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 33/13, riguardanti l’indicazione dei redditi soggetti all’IRPEF, nonché dei diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, delle azioni di società, delle quote di partecipazione a società e dell’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società (con obblighi estesi al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado).
Attraverso un rigoroso test di proporzionalità delle norme sopra richiamate, la Corte è pervenuta ad un bilanciamento tra diritto alla riservatezza ed alla trasparenza, quali poli opposti soprattutto nel nuovo scenario digitale: “un ambito nel quale, da un lato, i diritti personali possono essere posti in pericolo dalla indiscriminata circolazione delle informazioni, e, dall’altro, proprio la più ampia circolazione dei dati può meglio consentire a ciascuno di informarsi e comunicare”.
Alla stregua di tale bilanciamento, risulta, anzitutto, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all’art. 3 Cost., in relazione all’obbligo di pubblicazione delle informazioni menzionate nell’art. 14, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/13 imposto anche per i dirigenti pubblici, in quanto riguardanti dati strumentali al controllo sull’impiego delle risorse pubbliche.
Al contrario, risulta fondata, rispetto al medesimo articolo 3 della Costituzione, la questione di costituzionalità con riferimento all’estensione, per i dirigenti pubblici, degli obblighi di pubblicazione prescritti dall’art. 14, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 33/13, sotto diversi profili.
In primo luogo, è chiarito nella pronuncia in commento, tali dati sono utili a rappresentare una situazione economica personale dei soggetti interessati e dei loro più stretti familiari non necessariamente in diretta connessione con l’espletamento dell’incarico affidato.
In secondo luogo, le norme censurate non superano il test di proporzionalità in quanto “esistono senz’altro soluzioni alternative a quella ora in esame, tante quanti sono i modelli e le tecniche immaginabili per bilanciare adeguatamente le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza, entrambe degne di adeguata valorizzazione, ma nessuna delle due passibili di eccessiva compressione”. Inoltre, emerge una manifesta sproporzione del congegno normativo in commento anche in virtù dell’omessa differenziazione degli obblighi di pubblicazione rispetto alla tipologia di incarico dirigenziale.
Sotto quest’ultimo profilo, la Consulta, pur non potendo intervenire in via manipolativa a individuare gli specifici destinatari degli obblighi di trasparenza nel panorama degli incarichi dirigenziali, ha inteso assicurare la salvaguardia di un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa attraverso la provvisoria indicazione delle categorie di soggetti indicati dall’art. 19, commi 3 (“incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente”) e 4 (“incarichi di funzione dirigenziale di livello generale”) del D.Lgs. n. 165/01 come esclusivi destinatari degli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 33/13.
In questo senso, viene dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. n. 33/13, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.