AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE E INDICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA: LA POSIZIONE DEL C.G.A.R.S.

Il commento a cura dell’Avv. Giuseppe Imbergamo e della Dott.ssa Chiara Pisano

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 278/2021, ha fornito un nuovo contributo alla dibattuta questione dell’onere di indicazione dei costi per la sicurezza negli appalti aventi ad oggetto l’affidamento di servizi intellettuali, quali i servizi di architettura e ingegneria.

Giova rammentare quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale: “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”.

Ebbene, con riguardo alla deroga circa l’indicazione dei costi per la sicurezza nel caso di servizi di natura intellettuale, si è registrato in giurisprudenza un contrasto. Da un lato, vi è l’orientamento che ammette l’operatività di tale deroga solo qualora le prestazioni e le attività del servizio siano “integralmente” di natura intellettuale e non solo “prevalenti”. Dall’altro lato, pronunce secondo cui la “prevalenza” delle prestazioni intellettuali escluderebbe l’onere di indicazione dei costi di sicurezza.

In questa seconda prospettiva si colloca la pronuncia del C.G.A.R.S., che ha ritenuto non sussistente l’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza nella partecipazione ad una gara d’appalto avente ad oggetto la prestazione “prevalente” di servizi di natura intellettuale.

Infatti, nonostante nell’oggetto dell’appalto rientrasse anche la prestazione di “servizi di supporto alla progettazione” che non costituivano propriamente “servizi di natura intellettuale”, il suddetto Collegio si è focalizzato (i) sulla accessorietà di tali attività materiali rispetto all’attività principale di natura intellettuale e (ii) sul ridotto importo delle attività materiali di supporto alla progettazione rispetto al totale dell’importo a base di gara.

A fondamento della propria decisione, il C.G.A.R.S. ha richiamato il noto principio del favor partecipationis, principio cardine nelle gare pubbliche che, ampliando la platea dei partecipanti, consente all’Amministrazione di individuare il miglior offerente e tutela la piena ed effettiva concorrenza tra le imprese.

Infine, il C.G.A.R.S. ha precisato che, qualora si ritenesse applicabile l’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 anche ai servizi di natura intellettuale nei quali l’attività intellettuale sia solo “prevalente”, nel caso in cui le regole di gara fossero incerte e poco chiare nel richiedere agli operatori l’indicazione dei costi per la sicurezza, la Stazione Appaltante dovrebbe comunque consentire all’operatore economico che non abbia fornito tale indicazione di rimediare in sede di soccorso istruttorio.

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