AGEVOLAZIONI FISCALI ANCHE PER L’EDIFICAZIONE FUORI TERMINE DI LEGGE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 febbraio 2017, n. 3535
Ai sensi dell’art. 33, comma 3, L. n. 388/2000 3. i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
Con la pronuncia in rassegna, la Suprema Corte ha ribadito che il beneficio di cui alla citata disposizione, “si applica anche qualora l’edificazione, che costituisce un obbligo di “facere” del contribuente, non sia realizzata nei termini di legge purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore (nella specie, la sospensione, da parte dell’autorità amministrativa, della pratica per la concessione edilizia, in attesa della definizione di un contenzioso con altri soggetti)”.