ANTITRUST E INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA “PER OGGETTO”: IMPORTANTE PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO SUL RICORSO PRESENTATO DALLO STUDIO PISELLI&PARTNERS
Il Consiglio di Stato, adito tra gli altri anche dallo Studio Piselli&Partners, ha annullato le sanzioni irrogate nel 2015 dall’Autorità garante della concorrenza ad alcune imprese di manutenzione, operanti sulla rete fissa di telecomunicazioni, affermando innovativi principi sull’onere della prova in capo all’Autorità.
Il Consiglio di Stato, VI sezione, con la sentenza n.08695/2019 ha annullato il provvedimento con cui l’Autorità per la concorrenza aveva accertato un’intesa che sarebbe consistita “…in uno scambio di informazioni prevalentemente commerciali e nel coordinamento dei prezzi e delle comunicazioni agli stakeholder delle condizioni nell’erogazione dei servizi di manutenzione correttiva su linee ULL della rete di accesso di Telecom Italia con l’obiettivo limitare il confronto competitivo e prevenire l’evoluzione delle forme di erogazione disaggregata dei servizi tecnici accessori,… nonché nel coordinamento della condotta da tenere nel corso delle audizioni presso AGCOM nell’ambito di un procedimento di vigilanza sul mercato, volto tra l’altro alla valutazione dei costi di manutenzione correttiva rientranti nell’offerta relativa all’accesso svolta da Telecom, con l’obiettivo di limitare il confronto competitivo e prevenire l’evoluzione delle forme di erogazione disaggregata dei servizi tecnici accessori” .
Il supremo giudice amministrativo, tra gli altri principi rilevanti, ha chiarificato in particolare che l’intesa per oggetto “…ricorre allorquando le intese (o le pratiche restrittive) costituiscono condotte vietate in ragione della loro stessa natura. È tuttavia convincimento del Collegio che anche questa nozione debba essere calata e temperata nel quadro dei principi generali e fondamentali che presiedono al diritto sanzionatorio, primo tra tutti quello dell’onere della prova, che grava su chi accusa e che investe la fattispecie nella sua interezza, in tutti i suoi elementi costitutivi. Essa, inoltre, sempre ad avviso del Collegio, non può intendersi nel senso estremo di consentire la sanzione di un mero comportamento, in sé considerato, avulso dalla reale condizione del mercato nel quale si verifica, pena il rischio che tale nozione si traduca in una sorta di sanzione etica (e non giuridica) di una condotta non “virtuosa”, ma innocua, priva di effetti rilevanti per il diritto (priva di effetti lesivi, anche solo potenziali, del bene giuridico oggetto di protezione)“. Nella specie, l’Autorità per la concorrenza era caduta nell’errore di diritto di considerare sanzionabili alcuni comportamenti, considerati avulsi dal contesto normativo e fattuale nel quale sono stati posti in essere. Si afferma così uno stringente onere probatorio in capo all’AGCM anche con riguardo le intese per oggetto, in relazione a cui non è più sufficiente per dimostrare l’illiceità di un comportamento, verificare la sua astratta corrispondenza agli schemi consueti delle intese, ma occorre valutarne il significato economico nella complessiva realtà normativa e fattuale data.
Per lo Studio, la strategia difensiva accolta dal giudice di appello è stata elaborata dal Founding Partner Pierluigi Piselli, dagli Avvocati Emilia Piselli e Riccardo Piselli e dal Prof. Avv. Angelo Lalli.