APPALTI ROMANIA – CENNI GIURIDICI SULLE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE ARTT. 1949-1954
Nuovo Codice civile romeno
Ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto in Romania, l’offerta congiunta di più soggetti sarà validamente depositata qualora accompagnata dal c.d. “acord de asociere” ossia l’accordo mediante il quale più soggetti si impegnano congiuntamente e solidalmente nei confronti della pubblica amministrazione ad eseguire il contratto congiuntamente in caso di aggiudicazione. Sotto il profilo normativo detto accordo fa nascere la c.d. associazione in partecipazione disciplinata nel Nuovo Codice Civile romeno agli artt. 1949 – 1954.
Va evidenziato che nella pratica più frequente l’accordo di associazione è molto scarno limitandosi a stabilire una ripartizione delle quote di partecipazioni dei vari membri, il generico impegno delle stesse a supportarsi reciprocamente durante l’esecuzione dei lavori e si dà atto, ovviamente, del vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante.
Appare quindi utile esaminare le norme civilistiche che incidono sulla tale fattispecie sia direttamente che indirettamente. Al riguardo, si deve precisare che lo scopo principale, e quindi la causa del contratto di associazione in partecipazione è certamente quello di suddividere utili e perdite in relazione ad un determinato affare. Ai sensi dell’art. 1949 del Nuovo Codice civile romeno, l’associazione in partecipazione è il contratto mediante il quale una persona conferisce ad una o più persone una partecipazione agli utili e alle perdite di una o più operazioni che sta intraprendendo. Tuttavia, pur trattandosi di suddivisione di utili e perdite, la sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione non genera un soggetto giuridico autonomo dotato di personalità giuridica distinta rispetto a quella dei suoi componenti (ex art. 1951 del NCC).
Proprio in virtù di tale peculiarità, ossia dell’assenza di personalità giuridica dell’associazione in partecipazione, trovano applicazione anche le norme civilistiche in materia di società civile semplice. Infatti, il contratto di società civile, previsto all’art. 1881 Nuovo Codice Civile romeno, è l’accordo mediante il quale una o più persone si obbligano reciprocamente a collaborare per lo svolgimento di una determinata attività e a contribuirvi con apporti economici, materiali con le proprie conoscenze o prestazioni allo scopo di suddividere gli utili oppure al fine di trarre beneficio dalle economie che vi potrebbero risultare.
Salva la diversa pattuizione delle parti ciascun socio partecipa alle perdite dell’associazione in ragione della sua quota di partecipazione agli utili. Si possono quindi già trarre le principale caratteristiche dell’associazione in partecipazione ossia:
– il soggetto che nasce a seguito della stipula di tale contratto è privo di personalità giuridica e, in quanto tale, non può essere centro di imputazione di diritti ed obbligazioni nei confronti di terzi soggetti;
– l’associazione in partecipazione non ha una propria denominazione, non ha una sede sociale e neppure un capitale sociale e naturalmente non è soggetta alla formalità di costituzione o registrazione in virtù delle norme vigenti in materia societaria ;
– l’associazione non può rispondere con i propri beni (giacché non ne detiene) per le obbligazioni contrate con terzi dai soci seppure nell’interesse della stessa associazione;
Per quanto concerne i rapporti con i soggetti terzi rilevano le norme di cui agli artt. 1951 c. 2 e 1953 del Nuovo Codice Civile. In virtù dell’art. 1951 citato, il terzo non ha alcun diritto nei confronti dell’associazione e si obbliga solo ed esclusivamente nei confronti del socio con il quale ha contrattato.
Tuttavia, le eccezioni a tale regola, sono previste all’art. 1953 del Nuovo Codice Civile romeno che prevede sia un ipotesi di solidarietà passiva dei soci nei confronti di terzi sia la solidarietà c.d. attiva.
In particolare, reca il comma 2 dell’art. 1953 summenzionato che qualora il socio agisca in nome dell’associazione dichiarando espressamente di agire in tale qualità nasce il vincolo di solidarietà nei confronti di tutti i soci. Viceversa, i soci esercitano tutti i diritti delle contrattazioni concluse di uno dei soci qualora ciò sia stato fatto dal singolo socio nell’interesse dell’associazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 della norma sopracitata.
Da quanto sopra brevemente illustrato in tema di associazione in partecipazione emerge quindi l’esigenza di disciplinare in modo estremamente dettagliato i rapporti nell’ambito delle associazioni in partecipazione e questo, preferibilmente, in un momento antecedente la partecipazione alle gare d’appalto.