Il 2 agosto u.s. è stato finalmente approvato, ma non ancora pubblicato, l’Atto Senato n. 2085-b , contenente il c.d. DDL concorrenza 2017, dopo un faticoso iter, iniziato nel 2015.
Il provvedimento contiene, agli art. 175 e 176, anche delle norme che modificano le regole per la circolazione delle opere d’arte e più in generale il Codice dei beni culturali.
Tre le novità più rilevanti:
1. l’innalzamento da 50 a 70 anni della soglia, che decorre dalla realizzazione dell’opera (di artista non più vivente), al di sopra della quale può essere limitata la circolazione dell’opera fuori dall’Italia (e vietata l’uscita definitiva). Contemporaneamente si stabilisce che a prescindere da tale soglia, le opere al di sotto dei 13.500 euro di valore possano uscire e circolare liberamente, anche in via definitiva;
2. le opere d’arte avranno una sorta di “passaporto”, di durata quinquennale, che registra tutte le movimentazioni ed i passaggi di proprietà delle medesime. Il
Mibact ha 60 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento per definirne meglio le caratteristiche;
3. non ci sono più restrizioni per la riproduzione di beni culturali, archivistici e bibliotecari per fini personali e di studio.
In attesa di leggere nel dettaglio il provvedimento – che sarà quindi oggetto di un nostro specifico approfondimento nel mese di settembre – , nelle more della pubblicazione non possiamo non rilevare, per ciascuna delle tre novità introdotte, dei punti deboli, nonché lanciare al Ministro qualche proposta, in prima lettura, riservandoci di fare ulteriori riflessioni nell’approfondimento annunciato: senza dimenticare, ovviamente, di sottolineare come sia senz’altro apprezzabile il segnale di minore ostilità verso il mercato dell’arte – e verso i suoi più seri professionisti – che il provvedimento, soprattutto per le novità relative alla circolazione internazionale, indubbiamente manifesta.
Ma, ci sono dei ma…
Molto bassa, infatti, appare innanzitutto la soglia di valore – soprattutto se comparata con quanto stabilito nel resto d’Europa (dove si viaggia sulle migliaia di euro) – al di sotto della quale le opere, a prescindere “dall’età”, possono uscire liberamente e definitivamente dal nostro Paese: si finisce così per agevolare soprattutto alcuni settori del collezionismo (libri, grafica, fotografia), che rappresentano però una fetta meno rilevante, in termini di fatturato complessivo e soprattutto di indotto generato, del mercato dell’arte. Anche nel passaggio – di cui sopra – dai 50 ai 70 anni si poteva essere più coraggiosi, ed attestarsi sui 100 anni (come avviene in altri Paesi europei) e soprattutto depotenziare la norma secondo la quale in caso comunque di “eccezionale interesse culturale” (una formula vuota, sempre pericolosa, perché si può riempire alla bisogna) si possa in ogni caso bloccare l’opera. Riproducendo così uno dei tanti “spauracchi” che hanno finora ghettizzato il nostro mercato dell’arte, rendendolo poco appetibile e poco remunerativo per il sistema-Paese. Inoltre, per incentivare l’adozione del passaporto delle opere – la cui mancanza sembrerebbe tra l’altro non essere sanzionata – si potrebbe prevedere un sistema fiscale di favore in caso di vendita o movimentazione dell’opera all’estero.
Infine: siamo certi che il via libera alla riproduzione (privata) del patrimonio culturale sia davvero una buona idea in termini di valorizzazione del medesimo? Là dove Paesi come la Francia – con ad esempio il modello della
RMN (Réunion dès Musées Nationaux) – hanno creato un virtuoso sistema per la gestione dei diritti sulle immagini del patrimonio culturale che, a tacer d’altro, se adottato intelligentemente (e con tutti gli aggiustamenti del caso) anche nel nostro Paese, risolverebbe non pochi problemi di budget e finanziamenti del settore.