MISURA N.2 DI SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI – ATTUAZIONE ART. 15, REG. (UE) N. 1303/2013
DM del 3 febbraio 2016, n. 1259, pubblicato in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2016.
Tra le misure di sostegno previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’art. 15 è volto: i) ad aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori ed altri gestori del territorio ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento; ii) alla promozione dell’avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché iii) alla formazione dei consulenti.
Ai sensi del menzionato articolo, “Le autorità o gli organismi beneficiari del sostegno sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d’interesse” (art. 15.3).
In attuazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero della Salute, ha adottato il DM del 3 febbraio 2016, n. 1259, pubblicato in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2016.
In base al D.M. n. 1259/2016, per organismi di consulenza si intendono gli organismi pubblici o privati che prestano servizi di consulenza negli ambiti di cui all’art. 12, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
Consulente è la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza.
I destinatari del servizio di consulenza sono gli agricoltori, i giovani agricoltori, gli allevatori, i silvicoltori, i gestori del territorio e le PMI insediate in zona rurali.
Fatte queste premesse di ordine generale, l’art. 5 del DM n. 1259/2016, prevede che:
– le Regioni e le Province autonome, previa verifica del possesso dei requisiti previsti agli artt. 3, 4 e 5, comma 1 e 2, devono procedere al riconoscimento degli organismi privati di consulenza aziendale.
– il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 5, devono procedere al riconoscimento degli organismi pubblici di consulenza aziendale.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DM n. 1259/2016, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Registro Unico nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell’articolo 5.
L’aggiornamento del Registro Unico sarà a cura degli stessi Enti che hanno provveduto al riconoscimento degli organismi di consulenza ai sensi dell’art. 5, che vi provvederanno in via informatica entro 30 giorni dalla data del riconoscimento.
Il comma 4 dell’art. 6 del DM n. 1259/2016 prevede che nelle procedure ad evidenza pubblica le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri soggetti aggiudicatori, in sede di verifica dell’ammissibilità di organismi di consulenza iscritti al Registro Unico, sono esentate dal controllo del possesso dei requisiti richiesti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, in quanto impliciti nell’iscrizione medesima sotto responsabilità dell’Ente che ha proceduto al loro riconoscimento, fatte salve le necessarie verifiche relative alla permanenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione.