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ATTUAZIONE DELLE NORME EUROPEE DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIUSTIZIA PATRIMONIALE PENALE

 

a cura dell’Avv. Mario Antinucci

Il D. lgs 15 febbraio 2016, n. 35 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2016, in vigore il 26 marzo, introduce importanti norme di contrasto alla criminalità interna ed internazionale.

Il decreto attua nell’ordinamento interno la decisione quadro 2003/577 GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o a fini di confisca, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo (cfr art. 1).

Degno di nota è il dispositivo dell’art. 3, 2° comma il quale espressamente prevede : “2. Fuori dai casi di cui al comma 1 e all’articolo 6, comma 4, lettera e), il riconoscimento delle decisioni di sequestro e’ consentito solo se i fatti, per i quali e’ stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro, sono puniti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione. 3. Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento e’ stato emesso a fini di confisca, il riconoscimento e l’esecuzione hanno luogo se per il reato previsto dalla legge italiana e’ consentito il sequestro di cui all’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale”.

In questo senso l’impatto della novella nel sistema interno sarà di vasta portata avendo riguardo a tutte le ipotesi di reati per i quali l’Autorità procedente – in fase d’indagine – possa in astratto disporre la confisca penale, ad esempio, rispetto alle violazioni tributarie, doganali o valutarie, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 6, comma e) del decreto.

Viene confermato in chiave interna il sistema delle impugnazioni avverso le cautele reali; in applicazione dell’art. 9: “L’indagato o imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell’articolo 324 del codice di procedura penale.

  1. E’ preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all’ autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.
  2. L’avviso della data fissata per l’udienza, di cui all’articolo 324, comma 6, del codice di procedura penale, è tempestivamente notificato anche all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione, che può presentare osservazioni fino alla data dell’udienza. A tale autorità giudiziaria è altresì comunicato l’esito del giudizio.
  3. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322 bis e 325 codice di procedura penale”.

L’impianto della novella è ispirato ai principi generali della sussidiarietà e della reciprocità.  In questo senso l’Autorità giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, può richiedere il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all’Autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 3 e con le modalità previste dall’articolo 12.

Il meccanismo è quello della trasmissione diretta  onde l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sequestro lo trasmette alla competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, avvalendosi, se del caso, anche ai fini dell’individuazione di quest’ultima, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.

L’art. 12, comma 4, prevede espressamente che: “Il provvedimento di blocco o di sequestro e’ trasmesso, unitamente ad un certificato, redatto secondo il formulario allegato al presente decreto e tradotto dalla lingua italiana nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, con cui la medesima Autorità attesta l’esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento”.

Significativa, in chiave di sistema e di concezione della giustizia penale patrimoniale,  è la previsione dell’articolo 10 espressamente rubricato “Responsabilità dello Stato derivante dall’esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro”

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