CASSAZIONE A SEZIONI UNITE: NO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULL’OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI DI EUR S.P.A.
Corte di Cassazione SS.UU. – Ordinanza n.22713 dell’11 settembre 2019
Su ricorso patrocinato dall’Avv. Pierluigi Piselli e dal Prof. Avv. Angelo Lalli, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate per la prima volta sulla natura di Eur s.p.a., che è stata ritenuta società pubblica, con patrimonio autonomo rispetto agli enti pubblici controllanti, svolgente attività di impresa, non in house e, pertanto, non soggetta alla giurisdizione del giudice contabile.
Si tratta di una sentenza di particolare rilievo, in quanto contribuisce a definire l’ambito della giurisdizione del giudice contabile, anche alla luce del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.
In particolare, i Giudici di legittimità non hanno ritenuto condivisibili gli argomenti esposti dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, avallando, invece, i rilievi svolti dai ricorrenti, secondo i quali Eur s.p.a. non è qualificabile nè come società in house ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 175 del 2016, nè quale società legale, in difetto dei requisiti che le stesse rispettivamente caratterizzano.
In tal senso, si legge nella pronuncia, “come queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte modo di affermare – la società a partecipazione pubblica ha autonoma soggettività, con autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, non perdendo la propria natura di ente privato per il solo fatto che il capitale sia alimentato (anche) da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico, e conservando natura privata con organizzazione secondo il tipo societario di stampo civilistico, pubblico essendo soltanto il soggetto che partecipa ad esse, sicchè non è configurabile un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2017, n. 30978; Cass., Sez. Un., 15/5/2017, n. 11983; Cass., Sez. Un., 22/1/2015, n. 1159; Cass., Sez. Un., 19/12/2009, n. 26806). (…) non risultando d’altro canto neppure prospettata un’azione di responsabilità fondata sull’avere compromesso la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2017, n. 30978), decisivo rilievo assume l’inconfigurabilità nella specie in capo al medesimo di alcun rapporto di servizio con la P.A. e di un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti (cfr. Cass., Sez. Un., 25/3/2013, n. 7374).”
Per ulteriore chiarimenti, è possibile rivolgersi al Prof. Avv. Angelo Lalli.