CASSAZIONE. STOP AL TRANSFER PRICING INTERNO

Può ricorrere un’ipotesi riconducibile all’ abuso del diritto, quando imprese operanti sul territorio nazionale pongano in essere attività infragruppo che presentano un valore molto differente rispetto alle indicazioni OMI. A ciò giunge la Corte di Cassazione, a proposito del c.d. transfer pricing interno, con la sentenza n. 12844, depositata il 22 giugno 2015, confermando un orientamento consolidato secondo cui in caso di manovre sui prezzi di trasferimento interni va applicato “il normale valore di mercato”.

Torna su
Cerca