CONCESSIONI RELATIVE AD ARENILE E AREA MARINA: ACCORDI DI PROGRAMMA E CLAUSOLE DI ACCORDI TRANSATTIVI NON VALGONO A DEROGARE AGLI OBBLIGHI DI RIPRISTINO AMBIENTALE RICADENTI SUL CONCESSIONARIO DELL’AREA
Cons. St., V^, 23 settembre 2015, n. 4466
Tramite la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato è intervenuto sulla questione afferente le operazioni di bonifica e ripristino ambientale nella zona ex Italsider di Bagnoli.
Il Collegio ha chiarito, innanzitutto, l’assetto delle responsabilità in materia di ripristino ambientale, rilevando che il D.L. n. 486 del 1996 (convertito nella L. n. 582 del 1996) e la legislazione successiva hanno nettamente distinto il regime normativo applicabile alle «aree di sedime» degli stabilimenti industriali rispetto a quella riguardante la c.d. «colmata»: in particolare, l’art. 1, comma 14, del D.L. in questione, ha previsto che «gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all’arenile e all’area marina, sono a carico dei relativi concessionari». La normativa in questione, pertanto, ravvisando il carattere demaniale riconducibile allo specchio d’acqua da ripristinare, individua nel concessionario dell’area il soggetto obbligato ex lege agli interventi di bonifica. A siffatto assetto, non possono derogare gli accordi di programma successivamente intervenuti e neppure clausole di accordi transattivi. I contenuti di questi ultimi, non potrebbero che essere interpretati, sulla base della normativa di settore, quale atti genetici di un obbligo «aggiuntivo», ma non «sostitutivo» di quello gravante sul responsabile ex lege.
Chiarisce, poi, il Consiglio di Stato, che sussiste un principio di ordine generale per cui l’Amministrazione pubblica, in funzione della tutela dell’interesse pubblico, della salute e dell’ambiente, ben può porre in essere ogni misura volta al disinquinamento ed alla messa in sicurezza di un’area, ferma rimanendo la responsabilità dell’autore, in ossequio al principio «chi inquina paga».
Quanto, poi, alla possibilità riservata dall’ordinamento di provvedere alla bonifica e al ripristino dell’area tramite il potere d’ordinanza, il Collegio rileva che l’Amministrazione può emanare provvedimenti d’urgenza basati sugli artt. 50-54 del T.U.E.L., al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, oppure può adottare provvedimenti ex artt. 244 ss. del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stato riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito.
Ben può, perciò, l’Amministrazione comunale provvedere con l’ordinanza sindacale a norma del T.U.E.L., qualora le esigenze della bonifica o della messa in sicurezza risultino impellenti. In tal caso, però, dalle relative motivazioni devono risultare le ragioni d’urgenza, che non possono essere in re ipsa.