CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: NO DEL CONSIGLIO DI STATO ALLE PROROGHE AUTOMATICHE
Concessioni Demaniali Marittime: No del Consiglio di Stato alle proroghe automatiche
Il commento a cura degli Avv. ti Daniele Bracci e Gianluca Podda
Il Consiglio di Stato conferma l’illegittimità delle proroghe (senza gara) delle concessioni demaniali marittime e afferma la necessità di disapplicare la recentissima normativa che ne consente la proroga automatica al 2024.
Nuova importante pronuncia della giurisprudenza amministrativa sull’annosa questione delle proroghe automatiche in materia di concessioni demaniali marittime
- La vicenda
- I rapporti tra diritto europeo e diritto nazionale
- La disapplicazione della proroga automatica delle concessioni demaniali disposta con il recente D.L. 29.12.2022, n. 198
- La vicenda
La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2192 del 1.3.2023, ha risolto un contenzioso insorto tra il Comune di Manduria e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, concernente la proroga di alcune concessioni demaniali marittime disposte dall’ente locale pugliese e impugnate dall’Autorità ai sensi dell’art. 21-bis della Legge n. 287/1990.
In particolare, secondo la ricostruzione dell’AGCM, le proroghe adottate erano in contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE e, in generale, con la normativa unionale contenuta nella direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein), la quale impone il previo espletamento di procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, al fine di assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, anche in ambito transfrontaliero.
- I rapporti tra diritto europeo e diritto nazionale
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’AGCM, soccombente in primo grado, e ha così riformato la decisione di prime cure, con una sentenza che ha affrontato una pluralità di questioni, sostanziali e processuali, afferenti non solo alla legittimazione processuale dell’AGCM, ma soprattutto ai rapporti tra diritto europeo e diritto nazionale, con particolare riferimento ai profili di diritto demaniale marittimo.
In relazione a tale ultimo ambito, la pronuncia in esame merita una particolare considerazione, in quanto ha ribadito l’orientamento oramai granitico secondo cui, nei rapporti tra normativa interna e normativa unionale autoesecutiva, l’eventuale contrasto deve essere risolto dando prevalenza al diritto europeo (c.d. “primazia del diritto europeo”), con conseguente necessità che tutte le autorità dello stato membro, siano essi organi giurisdizionali o pubbliche amministrazioni, disapplichino la norma interna a favore di quella sovranazionale (Corte Costituzionale n. 227/2010; n. 102/2008; n. 389/1989; n. 170/1984; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 17 e 18 del 2021; Sez. VI, n. 430/2001).
Importante, in particolare, il richiamo alle recenti e dirompenti sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 rese nel novembre 2021, specie nella parte in cui la Sezione VI ne ha richiamato alcuni punti essenziali:
- l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno;
- ne consegue che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate;
- il dovere di disapplicare la norma interna in contrasto con quella eurounitaria autoesecutiva riguarda, per pacifico orientamento giurisprudenziale, tanto i giudici quanto la pubblica amministrazione.
- La disapplicazione della proroga automatica delle concessioni demaniali disposta con il recente D.L. 29.12.2022, n. 198
Ciò che appare maggiormente importante segnalare è che la pronuncia in esame, con un passaggio finale, ha affrontato incidentalmente il rapporto tra l’art. 12 della direttiva Bolkestein e la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, tale nuova normativa
«si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato».
Tale pronuncia, dunque, costituisce una definitiva bocciatura dell’invalso sistema delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime e sollecita le amministrazioni locali a procedere, senza ulteriore ritardo, all’affidamento di tali concessioni previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, senza poter confidare sulle norme che di anno in anno si susseguono disponendo proroghe automatiche, anche solo per brevi lassi di tempo.