CONSIGLIO DI STATO: LA PROVA DELL’INQUINAMENTO PUO’ AVVENIRE IN FORMA DIRETTA O INDIRETTA, POTENDO L’AMMINISTRAZIONE FARE RICORSO ANCHE A PRESUNZIONI SEMPLICI EX ART. 2727 C.C.

Consiglio di Stato, sez. V^, 22 maggio 2015, n. 2569.
Il Consiglio di Stato è tornato di recente sull’argomento dell’imputabilità dell’inquinamento (e della relativa prova) in un giudizio che verteva sulla legittimità dell’ordinanza dell’amministrazione che imponeva la messa in sicurezza d’emergenza dell’acqua di falda nell’area di un impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi.

Sul punto, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che, anche se in applicazione dei principi comunitari vigenti, la responsabilità in materia ambientale non può essere di natura oggettiva (non potendo prescindersi dal fatto che la contaminazione o l’inquinamento debbano essere ricollegabili ad un comportamento commissivo od omissivo di un soggetto e a questi imputabile sotto il profilo psicologico, quanto meno a livello di colpa), l’imputazione dell’inquinamento ad un determinato soggetto può avvenire sia per condotte attive sia per condotte omissive e la relativa prova può essere data in forma diretta o indiretta.

In quest’ultimo caso, poi, la pubblica amministrazione potrà avvalersi anche di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto da cui si traggano indizi gravi, precisi e concordanti: sulla base di tali indizi deve risultare verosimile che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori.

 

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