Onere della prova: la prova dell’esistenza del contratto di appalto non dimostra anche il suo adempimento

Onere della prova: la prova dell’esistenza del contratto di appalto non dimostra anche il suo adempimento

A cura di Emilia Piselli, Fabrizio Vomero

 

Onere della prova e contratto di appalto.

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 15287 del 31 maggio 2024, si è soffermata sulla questione della prova che l’appaltatore e il subappaltatore devono fornire in giudizio per ottenere l’accoglimento delle proprie pretese creditorie.

Il giudizio sottoposto al vaglio della Suprema Corte atteneva a plurime reciproche pretese creditorie tra due imprese operanti nel settore degli appalti.

In particolare, la Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto che la prova dell’esistenza del contratto di appalto costituisse prova anche della sua esecuzione: avendo l’appellante depositato copia del contratto di appalto sottoscritto, nel quale risultava indicato anche il corrispettivo pattuito, spettava alla controparte, alla quale era stato chiesto il pagamento,  provare di aver già adempiuto, oppure sollevare eccezioni idonee ad escludere l’operatività del vincolo contrattuale sottoscritto nel contratto di appalto.

La decisione d’appello è stata contestata dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha condiviso le ragioni dell’impresa ricorrente.

Secondo i Giudici di legittimità la decisione impugnata ha violato il principio secondo cui, in riferimento all’inadempimento del contratto di appalto, compete all’appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, dimostrare l’adempimento della propria obbligazione, laddove il committente ne contesti l’inadempimento (Cfr. Cass., ord. 4 gennaio 2019, n. 98; Cass., 20 gennaio 2010, n. 936; Cass., 13 febbraio 2008, n. 3472). 

La Corte d’Appello ha, perciò, violato le norme in tema di distribuzione dell’onere della prova:

«il principio generale che regola la condanna all’adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l’esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev’essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l’onere di offrire l’esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l’appaltatore, precede l’adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)».

Tale regola è senz’altro valida anche nell’ambito degli appalti, cui si applica pacificamente la disciplina generale dell’inadempimento del contratto di appalto, sicché l’appaltatore che reclami in causa il pagamento del corrispettivo pattuito ha l’onere di provare di avere eseguito l’opera, «integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa».

 

Cass. n. 15287-24

contratto di appalto

 

 

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