Mora del committente in relazione all’obbligo di cooperazione con l’appaltatore
Il committente che non adempie all’obbligo di cooperazione nei confronti dell’appaltatore può essere costituito in mora.
A cura di Emilia Piselli, Fabrizio Vomero
Con la recente ordinanza n. 16346 del 12 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del dovere di cooperazione gravante sul committente in relazione all’ipotesi della c.d. mora credendi.
Indice
- Responsabilità del Condominio committente per omessa cooperazione
- Valutazione della Corte d’Appello sull’abbandono del cantiere
- Impugnazione e contestazioni del Condominio committente
- Decisione della Suprema Corte sulla mora del Creditore
- Obblighi di cooperazione del Debitore e Creditore
- Il dovere di cooperazione nel Contratto di Appalto
- Conclusioni della Suprema Corte sulla vicenda
Mora del committente Cass. n. 16346-2024
Responsabilità del Condominio committente per omessa cooperazione
Nella fattispecie scrutinata, la Corte d’Appello aveva ritenuto il condominio committente responsabile nei confronti dell’impresa appaltatrice per non aver adempiuto al dovere di cooperazione con riferimento alla fornitura di pannelli di copertura necessari all’esecuzione dell’opera affidata.
In particolare, l’appaltatore aveva fornito alcuni campioni di pannelli al direttore dei lavori, senza tuttavia ricevere risposta, nonostante i solleciti inviati; dopo alcune settimane, il direttore dei lavori aveva chiesto la trasmissione di campioni in un materiale diverso, più compatto ma di prezzo tre volte superiore, sicché ne era scaturita l’interruzione delle lavorazioni e l’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore.
Valutazione della Corte d’Appello sull’abbandono del cantiere
Secondo la Corte d’Appello, l’abbandono del cantiere costituirebbe un fatto legittimo, nonché una circostanza idonea ad integrare la fattispecie della mora accipiendi in capo al committente.
La committenza, invero, non avrebbe posto l’impresa nelle condizioni di eseguire le proprie prestazioni, compromettendo la sequenza degli interventi che, secondo contratto, erano previsti in un arco temporale oltremodo circoscritto e vincolato.
Impugnazione e contestazioni del Condominio committente
Il condominio aveva impugnato la sentenza d’appello sulla base di diversi motivi di diritto, uno dei quali, per l’appunto, dedicato alla contestazione delle valutazioni in merito alla responsabilità del committente per omessa cooperazione con l’appaltatore.
Decisione della Suprema Corte sulla mora del creditore
La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione, spiegando, in primo luogo, che il creditore è in mora quando, nonostante il debitore si sia attivato per adempiere, non abbia cooperato per rendere concretamente possibile tale adempimento.
Obblighi di cooperazione del debitore e creditore
Nel rapporto obbligatorio, sussistono, infatti, puntuali obblighi di cooperazione, posti a carico non solo del debitore, ma anche del creditore, che sono finalizzati all’attuazione dell’obbligazione.
Nello specifico, il creditore è tenuto all’adozione di comportamenti positivi. La loro omissione, in concorso con l’offerta reale o per intimazione, comporta la costituzione in mora del creditore.
Il dovere di cooperazione nel contratto di appalto
Il dovere di cooperazione rientra tra gli obblighi strumentali all’attuazione del rapporto obbligatorio, per la precisione nella categoria degli “oneri”, giacché «la mora accipiendi non tutela un autonomo interesse del debitore, ma delimita l’area della difesa dell’interesse creditorio».
Nel contratto di appalto, il dovere di cooperazione del committente, creditore dell’opus, discende dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano il diritto delle obbligazioni e dei contratti e si estrinseca nel dovere di compiere quelle attività, distinte rispetto all’obbligazione principale gravante sull’appaltatore, necessarie affinché quest’ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (cfr. Cass., ord. 12 ottobre 2018, n. 25554; Cass., 5 giugno 2014, n. 12698).
Conclusioni della Suprema Corte sulla vicenda
Venendo alla vicenda esaminata, la mora del creditore si è verificata dal momento che il condominio non ha offerto la cooperazione indispensabile. Tale cooperazione era necessaria affinché l’appaltatore potesse portare a termine l’installazione dei pannelli di copertura in sostituzione del tetto preesistente.
Nei gradi precedenti del giudizio, si era, in verità, acclarato che l’appaltatore aveva più volte formalizzato nei riguardi del condominio una richiesta di cooperazione con plurimi solleciti e, da ultimo, con la comunicazione dell’abbandono del cantiere successivamente alla pretesa della direzione dei lavori della consegna di campioni di pannelli di un costo «tre volte superiore rispetto a quello dell’omologo manufatto proposto dall’assuntore».
In sostanza, secondo la Suprema Corte, l’impresa ha comunicato al committente, in forme idonee, la sussistenza di un impedimento alla prosecuzione dei lavori. Questo impedimento era determinato dalla mancata scelta delle lastre di copertura. Da ciò è legittimamente scaturita la costituzione in mora del condominio per inadempimento al dovere di cooperazione.